Con la risoluzione n. 54/E l’Agenzia delle Entrate ha confermato che eventuali ammanchi di cassa abbattono la base imponibile della Grande Distribuzione, ma solo quando possono considerarsi inevitabili.
L’Agenzia ritiene dunque fisiologiche le differenze di cassa negative – maneggiando elevati importi con inevitabili ammanchi finali – e quindi deducibili dal reddito d’impresa.
Nel corso dell’esercizio, infatti, vengono effettuate innumerevoli transazioni commerciali. Ne conseguono scontrini errati, minimi arrotondamenti, piccoli furti e altri eventi che non è possibile verificare contestualmente ma solo in fase di consuntivo, e che possono considerarsi indipendenti dalle scelte imprenditoriali. Pertanto non è necessaria una prova documentale.
Da precisare, però, che l’Agenzia richiede che vengano messe in atto misure ad hoc per contenere la formazione dei disavanzi e che venga sottoscritto un verbale non appena venga rilevata la differenza tra la giacenza fisica e quella contabile, come prova del disavanzo.
Dunque, secondo quanto previsto dall’articolo 101 e 109 del Testo unico, ai fini della determinazione della base imponibile Ires è possibile dedurre a certe condizioni le perdite di beni, anche se diversi dai beni-merce.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, gli ammanchi abbattono la base imponibile se sono ricompresi fra gli “Oneri diversi di gestione” nell’aggregato B) – costi della produzione.