La mini IMU del 24 gennaio si paga sugli immobili che sono stati esentati dal saldo di dicembre, in larga parte prime case e loro pertinenze, che godono delle medesime detrazioni secondo specifiche regole. Vediamo come identificarle, quali associare all’imposizione sull’abitazione principale e cosa prevedono il Salva Italia (Dl 201/2011, articolo 13, comma 2) e la circolare applicativa del MEF (3/Df/2012).
Regola generale
«Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo». Parliamo di magazzini e locali di deposito come cantine e solai (C2); stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fini di lucro (C6); tettoie chiuse o aperte (C7). Per un massimo di tre pertinenze, iscritte in catasto in diverse categorie, compresa quella iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.Quindi: non è necessario che tutte le pertinenze da associare alla prima casa ai fini dell’imposta IMU siano accatastate nello stesso foglio e sulla stessa particella.
Regola particolare
Se una pertinenza è accatastata con la prima casa, è assodato che le altre due debbano appartenere a una categoria diversa, per cui se si possiedono due box auto (C2) solo uno si può considerare pertinenza pagandovi la mini IMU, mentre il secondo avrebbe dovuto essere tassato con IMU piena nel 2013, acconto e saldo, sottoposto all’aliquota per immobili diversi dall’abitazione principale (chi non lo avesse fatto può ricorrere al ravvedimento). Tuttavia: se due pertinenze della stessa categoria sono accatastate con la prima casa (foglio e particella) possono rientrarvi entrambe. La eventuale terza pertinenza dovrà appartenere ad altra categoria.
Queste regole valgono in tutti i Comuni, perché il ha abrogato la disposizione che consentiva agli enti locali di intervenire sull’individuazione delle pertinenze.
Definizione pertinenza
La circolare applicativa specifica che per l’IMU bisogna fare riferimento alla sentenza di Cassazione N. 25127 del 30 novembre 2009: «sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa», e di conseguenza bisogna basarasi «sul criterio fattuale e cioè sulla della cosa al servizio od ornamento di un’altra». «Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite». E si configurerebbe un abuso di diritto. Quindi, in parole semplici, si possono considerare pertinenze solo le unità immobiliari effettivamente al servizio dell’abitazione principale.
Versamento
Nella compilazione del modello F24 per la mini IMU, nella casella “numero immobili” bisogna sommare prima casa e pertinenze. Ad esempio, nel caso di box e cantina si segneranno tre immobili.