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Guida alla Legge di Stabilità 2014

di Francesca Vinciarelli

15 Gennaio 2014 14:00

La guida alla Legge di Stabilità 2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che ne mette in luce criticità e vantaggi.

Pubblicata da parte della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro la Guida alla Legge di Stabilità 2014 (circolare n. 1/14), analizzando nel dettaglio le misure per il cuneo fiscale, la deduzione IRAP, la riduzione dei premi INAIL, l’ASpI per i contratti a tempo determinato, la perequazione delle pensioni, il contributo di solidarietà, la TARI, la TASI, le compensazioni delle imposte dirette e IRAP con F24 e la sintesi delle disposizioni che riguardano il lavoro.

Cuneo fiscale

La Legge di Stabilità 2014 ha cercato di ridurre il cuneo fiscale per aumentare il potere di acquisto dei lavoratori, andando a lavorare su tre punti fondamentali: IRAP, INAIL e detrazioni per lavoro dipendente. La Fondazione Studi sottolinea però che non sono state riviste le aliquote contributive dovute all’INPS e evidenzia le criticità relative alla rimodulazione degli importi delle detrazioni spettanti per la produzione di reddito derivante da lavoro dipendente evidenziandone le criticità.

Deduzioni IRAP

Per quanto riguarda le deduzioni IRAP gli interventi, secondo la Fondazione Studi, risultano piuttosto limitati e circoscritti alle nuove assunzioni a tempo indeterminato ad incremento della base occupazionale.

Riduzione premi INAIL

Tra le azioni volte a ridurre il cuneo fiscale, il comma 128 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 ha disposto una riduzione per tutte le tipologie di premi e contributi fino ad un massimo di:

  • 1.000 milioni di euro per l’anno 2014;
  • 1.100 milioni di euro per l’anno 2015;
  • 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Per la Fondazione Studi la riduzione dei premi INAIL rappresenta una novità di rilievo, soprattutto considerando che le Tariffe dei premi sono ferme dal 2000 e mai più aggiornate, ciò nonostante la previsione di cui all’art 3 del D.Lgs. n. 38/2000 che ne prevedeva un aggiornamento ogni tre anni.

Contributo addizionale ASpI 1,4%

Per incentivare le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, la Legge di Stabilità ha previsto che dal 1° gennaio 2014 i datori di lavoro possano recuperare integralmente il contributo aggiuntivo ASpI dell’1,4% versato durante il precedente rapporto a termine. La fondazione Studi fornisce un’interpretazione delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità che anche se richiama solo le trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2014 lascia presumere che, per omogeneità, “anche in caso di riassunzioni decorrenti dalla stessa data, l’azienda potrà recuperare il contributo aggiuntivo versato nel corso del precedente rapporto a termine, decurtando dallo stesso un numero di mensilità pari a quelle trascorse tra la cessazione del rapporto a termine e la riassunzione a tempo indeterminato – nel tetto massimo di sei mesi – senza, però, vedersi azzerare il recupero man mano che ci si avvicina al termine massimo dei sei mesi intercorrenti tra cessazione e riassunzione, come avveniva fino al 31.12.2013”.

Perequazione delle pensioni

Dopo il blocco stabilito per gli anni 2012 e 2013, la Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotto la perequazione automatica delle pensioni apportando profondi cambiamenti per gli anni 2014, 2015 e 2016:

  • i trattamenti pensionistici di importo su base lorda mensile complessivamente pari o inferiori a 1.486 euro (tre volte il trattamento minimo INPS 2013) verranno rivalutati al 100 % dell’indice FOI;
  • i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.486 euro e pari o inferiori a 1.982 euro (quattro volte il trattamento minimo INPS 2013) verranno rivalutati al 95% dell’indice FOI;
  • i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.982euro e pari o inferiori a 2.477 euro (cinque volte il trattamento minimo INPS) verranno rivalutati al 75 % dell’indice FOI;
  • i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.477 euro e pari o inferiori a 2.972 euro (sei volte il trattamento minimo INPS) verranno rivalutati al 50% dell’indice FOI;
  • i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.972 euro verranno rivalutati, per l’anno 2014, relativamente alle fasce di importo inferiori o uguali a 2.972 euro, al 40 % dell’indice FOI, di contro le fasce di importo superiori a 2.972 euro non verranno rivalutate; mentre per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’intera classe di importo verrà rivalutata al 45 % dell’indice FOI.

Contributo di solidarietà

La Legge di Stabilità 2014 ha poi reintrodotto l’imposizione di un contributo di solidarietà con carattere di temporaneità e progressività, a carico delle pensioni con  importo superiore a 14 volte il trattamento minimo INPS (501,37 euro) erogate da tutte le forme di previdenza obbligatorie, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per quanto concerne le pensini INPS, il contributo è così determinato:

  • il 6 % sulla parte compresa tra 14 volte il trattamento minimo INPS (7.019 euro) e 20 volte il trattamento minimo (10.027 euro);
  • il 12 % sulla parte eccedente 20 volte il trattamento minimo fino a 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro);
  • il 18 % sulla parte eccedente 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro).

Imposta Unica Comunale (IUC)

Nella Legge di Stabilità 2014 trova posto, al comma 139 e 140, anche l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone:

  • dell’Imposta Municipale Unica (IMU) dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali;
  • della TASI a carico dei possessori ed utilizzatori dell’immobile per i servizi indivisibili erogati dai Comuni;
  • della TARI a carico dell’utilizzatore dell’immobile, per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Viene poi stabilito che la somma delle aliquote massime dell’IMU e della TASI non può essere superiore al 10,6 per mille (per l’anno 2013).

Compensazioni imposte dirette e IRAP con F24

Il comma 574 prevede che dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello UNICO 2014) vengano estese le compensazioni con F24 anche alle imposte su reddito e IRAP per i crediti superiori a 15 mila euro l’anno.  Per maggiori informazioni consulta la circolare n.1 della Fondazione Studi.