La risoluzione n.52/E del 17 giugno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in merito alla conservazione dei titoli di acquisto di beni agevolati è possibile creare anche un timbro informatico.
La precisazione nasce in seguito all’interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n° 212 del 2000 sulla conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati, concernente l’interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004.
L’acquisto “agevolato” di beni strumentali deve essere attestato mediante la conservazione sostitutiva delle fatture passive o degli altri documenti di spesa, secondo le leggi 388/2000 e 296/2006.
Perché esse siano valide è necessario che vi venga apposto un timbro con una determinata dicitura (“Bene acquistato con il credito di imposta di cui all’articolo 8 della L. 388/2000…” ovvero “spesa agevolata con credito di imposta previsto all’art. 1, commi 271-279, della legge 296/2006”).
L’Agenzia dichiara ora la validità dell’alternativa elettronica, dunque mediante l’emissione di uno o più documenti informatici di timbratura (contenenti le medesime informazioni del timbro cartaceo) collegati a ciascuna fattura conservata, confermando che la procedura di conservazione sostitutiva non ha scadenza.
In definitiva il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione.
Ovviamente i timbri informatici devo offrire la garanzia di non modificabilità ed offrire un’agevole individuazione delle fatture ad essi collegate.