Confermata dal Ministero del Lavoro, per il 2013, la riduzione dei contributi dovuti dalle imprese edili per i propri operai dipendenti, nella misura dell’11,50% (Art. 29 d.l. 244/1995). Il beneficio si applica sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, con riferimento ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Vengono dunque esclusi i contributi dovuti per i lavoratori a tempo parziale e di quelli per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo. A definire nel dettaglio i requisiti richiesti ai datori di lavoro per fruire del beneficio e le modalità operative per l’inoltro delle istanze è stato l’INPS con la circolare n. 178 del 19 dicembre 2013. I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2”.
Requisiti dei datori di lavoro
Per quanto riguarda i requisiti che devono rispettare le imprese edili per fruire dell’agevolazione, la circolare INPS ricorda che il decreto legge 223/2006 ha introdotto ulteriori vincoli, disponendo che i datori di lavoro:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Dal 1° gennaio 2008, è inoltre richiesto che i datori di lavoro abbiano applicato le disposizioni del contratto collettivo e siano in possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Modalità operative
Le domande per l’accesso allo sgravio contributivo devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’INPS. Le domande verranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e, in caso di esito positivo, verrà attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito è visualizzabile all’interno del cassetto. Per ulteriori informazioni consultare la circolare n. 178 del 19 dicembre 2013.