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Formazione aziendale: apprendistato professionalizzante, restano validi i contratti collettivi

di Noemi Ricci

Pubblicato 14 Giugno 2010
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:03

Un interpello del Ministero del Lavoro ha chiarito che, in merito all'apprendistato professionalizzante, permane il ruolo rilevante delle Regioni ma continuano ad essere validi i contratti collettivi

Con l’interpello 25 del 10 giugno il Ministero del Lavoro ha chiarito quale sia la corretta applicazione del comma 5-ter dell’articolo 49 del Dlgs 276/2003 sull’apprendistato professionalizzante, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimità rispetto agli articoli 117 e 120 della Costituzione da parte della Corte costituzionale con la sentenza 176/2010.

In pratica, nonostante la Corte abbia parzialmente riscritto il comma 5ter ripristinando di fatto le competenze delle Regioni, continueranno ad essere validi i contratti collettivi per la formazione esclusivamente aziendale degli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il Ministero del Lavoro ha sottolineato che la dichiarazione di incostituzionalità colpisce solo in
parte il comma 5 ter che per il resto rimane applicabile, in particolar modo nella possibilità di percorsi in apprendistato con formazione esclusivamente aziendale.

Le modifiche hanno riguardato invece quei termini del testo che portavano ad escludere da ogni partecipazione alla formazione aziendale le Regioni, la sentenza ha invece ripristinato il loro ruolo rilevante di stimolo e di controllo dell’attività formativa. Così, anche in caso di formazione esclusivamente interna, la relativa disciplina non può prescindere da una legislazione regionale.

Dunque in caso di formazione solo aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante vengono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative o agli enti bilaterali, lasciando a questi e ai contratti collettivi il dovere di stabilire la durata e le modalità di erogazione.

La formazione deve essere gestita interamente dall’azienda, internamente o esternamente, tramite enti accreditati, senza intervento finanziario pubblico e certificata al termine del periodo di apprendistato, che può essere svolto anche in modo discontinuo e in stagioni diverse. L’articolo 23 del Dl 112/2008, giudicato dalla Corte in linea con le norme costituzionali, ha infatti eliminato la durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante.

Si chiarisce infine che l’apprendista stagionale a tempo determinato può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda, nella stagione successiva, con le stesse modalità dei lavoratori qualificati.