Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al versamento del contributo d’ingresso alla mobilità da parte di imprese che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito, ai sensi dell’art. 182 bis , R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e successive modificazioni, rispondendo all’Interpello avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Esenzione dal contributo
Il Ministero ha quindi fornito la corretta interpretazione dell’art. 3 , comma 3, L. n. 223/1991: l’esenzione dal versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità può essere esteso alle imprese sottoposte a procedure concorsuali.In caso di imprese che nel corso del trattamento di CIGS debbano attivare la procedura di mobilità, si chiedeva in particolare se l’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito stipulato ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare potesse essere assimilata alle fattispecie esentate dal versamento contributivo in oggetto.
Ristrutturazione debito e concordato preventivo
In risposta il Ministero ha precisato che l’accordo di ristrutturazione del debito configura uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo e pertanto, ai fini dell’esonero dal versamento del contributo d’ingresso alla mobilità, è assimilabile agli istituti di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 223/1991. A rimarcare la validità di tale interpretazione, il Ministero ha sottolineato che l’esenzione concessa va nella direzione di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese. Per maggiori informazioni consulta l’Interpello n. 34 del Ministero del Lavoro.