La manovra finanziaria bis ha introdotto la sospensione dall’Albo e/o Ordine in caso di omessa fatturazione. In particolare, con l’art. 2, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, ha modificato l’art. 12, del d.lgs. n. 471/1997, che si occupa della sanzioni accessorie per violazioni tributarie amministrative.
La riforma prevede che in ipotesi in cui siano state contestate (per l’applicazione della misura accessoria, è sufficiente la semplice contestazione delle violazioni, senza bisogno che divengano definitive), a carico dei menzionati professionisti soggetti all’iscrizione presso uno dei citati enti (Albo e/o Ordine), quattro distinte violazioni alla prescritta certificazione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, è disposta in ogni caso l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo e/o Ordine per un periodo minimo di tre giorni e massimo un mese. In caso di recidiva, la sospensione si incrementa per un periodo di quindici giorni fino a sei mesi. Se le violazioni in esame sono commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione applica nei confronti di tutti gli associati.
Il provvedimento di sospensione, di cui è disposta l’immediata esecutività , è adottato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del professionista interessato. Tale Provvedimento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla contestazione della quarta violazione, mentre i relativi atti di sospensione devono essere comunicati all’Ordine e/o Albo di appartenenza per la pubblicazione sul proprio sito internet.
La sospensione dell’iscrizione all’Albo e/o Ordine professionale, trova applicazione solo per le violazioni all’obbligo di fatturazione contestate dalla data del 13 agosto 2011, cioè di entrata in vigore del d.l. n. 138/2011.