Da novembre 2013 si possono rateizzare i debiti con Equitalia in dieci anni e fino a 120 rate (leggi il decreto attuativo), opzione riservata a famiglie e imprese in difficoltà economica: in questo modo, ogni rata non potrà superare il 20% del reddito mensile familiare o il 10% del valore di produzione dell’azienda. Il debitore potrà anche chiedere un piano di rateazione della cartella di pagamento con rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Chi già beneficia di una rateizzazione di 72 o 120 rate e si trovasse nella condizione di non poter più far fronte al pagamento periodico, prima di perdere il beneficio ha facoltà di chiedere una proroga, allungando la dilazione di ulteriori dieci anni (il Decreto Fare ha comunque innalzato da 2 a 8 il numero di rate che si possono saltare, anche non consecutivamente, prima di perdere il beneficio). Per i soggetti in serie e perduranti difficoltà sono previsti 4 piani di rateizzazione dei debiti tributari:
- 1. Piano di rateazione ordinario. Ha durata massima di 72 rate. Per inoltrare la richiesta il contribuente dovrà recarsi presso lo sportello di Equitalia (competente per territorio o indicato negli atti inviati dall’agente della riscossione) e presentare domanda senza documenti che attestino la difficoltà economica per debiti fino a 50.000 euro; oltre questa cifra l’agente della riscossione dovrà invece verificare la documentazione che evidenzi la situazione economico-finanziaria del richiedente.
- 2. Piano di rateazione in proroga ordinario. In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il debitore può richiedere un piano di rateazione in proroga ordinario fino a un massimo di 72 rate.
- 3. Piano di rateazione straordinario. Il debitore può ottenere il frazionamento del debito fino a un massimo di 120 rate. Deve dimostrare di trovarsi in una comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla propria volontà e collegata alla congiuntura economica. Il piano verrà concesso qualora l’agente della riscossione accerti l’impossibilità per il debitore di pagare con un piano ordinario.
- 4. Piano di rateazione in proroga straordinario. In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, e comunque per ragioni estranee alla propria responsabilità, il debitore già beneficiario di un piano di rateazione può richiedere un piano di rateazione in proroga straordinaria, fino ad un massimo di 120 rate.
Il Ministero dell’Economia riconosce flessibilità ai piani di rateazione: il beneficiario di un piano ordinario (72 rate) può ottenere proroga straordinaria (120 rate) e viceversa. Inoltre i piani sono alternativi: se non fosse accolta la dilazione straordinaria, il debitore potrà richiedere quella ordinaria.Il piano straordinario può essere concesso per accertata impossibilità di eseguire il pagamento del tributo, previa verifica della solvibilità. Per una persona fisica l’impossibilità scatta se l’importo delle rate è pari o superiore al 20% del reddito familiare sulla base della situazione reddituale (IRS) che emerge dalla certificazione ISEE. Per le imprese scatta se la rata è pari almeno al 10% del valore della produzione e se l’indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1.
Solvibilità
Il parametro da valutare per la solvibilità delle imprese è il volume della produzione, individuato con tre voci del conto economico: A1 – Valore delle vendite e delle prestazioni, A3 – Lavori in corso su ordinazione e A5 – Altri ricavi e proventi. Una volta calcolato, occorre mensilizzarlo e confrontarlo con la rata ordinaria. Se questa risulta superiore al 10% del valore mensile l’impresa è in condizione di difficoltà. Le imprese che non redigono il bilancio secondo il Codice Civile riclassificheranno le voci contabili secondo i criteri civilistici. Per le persone fisiche il parametro per la concessione della dilazione è l’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale): questo valore va mensilizzato e confrontato con la rata mensile determinata con le regole ordinarie. Se supera del 20% il reddito si può procedere con la rateazione.
Ipoteca
L’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate, cosa possibile solo se l’istanza è respinta o se decade il beneficio. Inoltre, il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è considerato inadempiente e può partecipare alle gare per l’affidamento di concessioni e appalti di lavori e fornitura di beni e servizi. Ricordiamo infine che l’abbattimento dell’aggio di riscossione Equitalia fino al 4% – prevista dal Decreto Fare – per il momento è in stallo: in base alle Legge 135/2012 è passato dal 9% all’8%, ma l’ulteriore riduzione risulterebbe insostenibile per i conti di Equitalia.