L’art. 102, comma 7, T.U.I.R., disciplina la deduzione dei canoni di leasing sostenuti per l’acquisizione dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Alcune modifiche alle regole per la deducibilità fiscale dei contratti di leasing sono state apportate recentemente dalla Legge di Stabilità 2014 (con entrata in vigore il 1° gennaio 2014) e precedentemente dalla Riforma del Lavoro Fornero (articolo 4, comma 72 della legge 92/2012) e dalla Legge di Stabilità 2013 (articolo 1, comma 501 della legge 228/2012).
Beni mobili
Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto beni mobili, i relativi canoni di locazione sono deducibili solo a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ad 1/2 del normale periodo di ammortamento del bene stesso (il periodo minimo di deduzione è stato modificato di recente con la Legge di Stabilità 2014, precedentemente era di 2/3).
=> Leasing: le regole
Tale regola generale presenta un’eccezione con riferimento ai canoni di locazione finanziaria per l’acquisto dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), T.U.I.R., ovvero per tutti i veicoli diversi da quelli adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa (veicoli delle scuole guida o degli autonoleggi) e da quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Al fine della deducibilità del canone occorre poi determinare la misura in cui esso può essere dedotto:
- per i veicoli adibiti ad uso pubblico o destinati ad essere utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa, il canone di leasing è interamente deducibile;
- per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il canone di leasing è deducibile nella misura del 70% (prima era del 90%), il rimanente 30% deve essere tassato al dipendente, aumentando il reddito con un importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa ACI, al netto delle eventuali trattenute al dipendente;
- per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, il canone di leasing è deducibile nella misura dell’80% proporzionalmente al costo massimo dei veicoli di euro 25.822,84;
- la deducibilità dei costi relativi ad autovetture e autocaravan a uso aziendale o professionale è passata prima dal 40% al 27,5% con la Riforma del Lavoro, per i periodi d’imposta aperti dal 19 luglio 2012 al 31 dicembre 2012, e poi al 20% a partire dal 1° gennaio 2013 per effetto della Legge n.228/2012, fermo restando i limiti già previsti dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 del T.U.I.R. con riguardo ai costi di acquisizione, canoni di leasing, costi di locazione e noleggio.
=> Rimborso trasferte: tabella ACI
Finanziamento
L’alternativa è l’acquisto tramite finanziamento. In tal caso il trattamento fiscale del bene non differisce dall’acquisto in contanti. Con riferimento alla deduzione degli interessi pagati sul finanziamento, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 47/08 ha affermato che tutte le componenti di spesa che riguardano gli automezzi disciplinati dall’articolo 164 T.U.I.R. devono essere trattate esclusivamente in funzione di questa normativa speciale. Pertanto, gli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti relativamente ai veicoli in questione potranno essere:
- interamente dedotti, se relativi ai mezzi di trasporto di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), dell’articolo 164, T.U.I.R. (veicoli, “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” o “adibiti a uso pubblico”);
- dedotti nella misura del 20% del loro ammontare (80% qualora utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio) se riferibili ai mezzi di trasporto richiamati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 164 T.U.I.R.; dedotti nella misura del 70% se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto “dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.