La Circolare del Ministero del Lavoro n.44 del 12 novembre 2013 contiene modelli di domanda e istruzioni operative per la salvaguardia dei 9mila esodati tutelati dal Decreto IMU e dei dipendenti pubblici coperti dal provvedimento do Spending Review di agosto.
Nel primo caso si tratta della quarta salvaguardia (Dl 102/2013, convertito con la legge 124/2013, articoli 11 e 11 bis), nel secondo di quella all’articolo 2. commi 5-bis e 5-ter del Dl 101/2013, convertito con la legge 125/2013.
I 9mila salvaguardati
- articolo 11 Dl 102/2013: 6500 lavoratori licenziati unilateralmente, il cui rapporto di lavoro è terminato entro il 31 dicembre 2011 ma non prima dell’1 gennaio 2009, a condizione che dopo la cessazione non abbiano conseguito reddito annuo complessivo superiore a 7.500 euro (che comunque non deve essere relativo a contratti dipendenti a tempo indeterminato) e che abbiano i requisiti anagrafici e contributivi che in base alle norme pre-Riforma delle pensioni avrebbero dato diritto all’assegno previdenziale entro fine dicembre 2014 (36esimo mese successivo all’entrata in vigore del Salva Italia, Dl 201/2011, che contiene al riforma delle pensioni).
- Articolo 11 bis Dl 102/2013 (inserito in sede di conversione in legge): 2500 lavoratori che nel 2011 erano in congedo o fruivano di permessi per assistere parenti disabili, purché perfezionino i requisiti pensionistici entro fine dicembre 2014.
Presentazione istanze
I moduli allegati alla circolare devono essere presentati alla direzione territoriale del lavoro competente (in base alla residenza anagrafica del lavoratore) entro 120 giorni dalla conversione del decreto (29 ottobre 2013) ossia entro il 26 febbraio 2014. La domanda può essere trasmessa dal lavoratore o da soggetti abilitati (patroniati e via dicendo) all’indirizzo PEC o alla casella di posta elettronica dedicata, o anche spedita con raccomandata A/R.
Il modulo va compilato con i dati del lavoratore, gli elementi identificativi dell’azienda o PA presso cui lavorava, l’esatta tipologia in base alla quale si richiede il beneficio, allegando il documento di identità. Ci sono poi ulteriori documenti richieste in base alla tipologia di esodato.
- I 6.500 esodati di cui sopra allegano: dichiarazione sostituiva di certificazione relativa alla mancata rioccupazione o attività, non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato, che non abbia portato a conseguire guadagni superiori a 7500 euro l’anno; copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla cessazione entro il 31 dicembre 2011.
- I 2.500 di cui sopra producono dichiarazione sostituiva ad hoc che certifica il provvedimento di congedo o fruizione dei permessi, indicandone gli estremi.
Esclusi prima salvaguardia
Alcuni lavoratori con diritto alla prima salvaguardia ma magari con richiesta respinta vengono tutelati dal Dl 101/2013 (articolo 2, commi 5-bis e 5-ter): si tratta di dipendenti pubblici non statali licenziati in virtù di leggi regionali o dipendenti esonerati dal servizio con provvedimento arrivato dopo il 4 dicembre 2011 ma domanda presentata prima. Procedura e termini:
- Istanza prima salvaguardia presentata (decreto interministeriale 1 giugno 2012 e circolare 19/2012), saranno le commissioni delle Dtl a trasmettere all’Inps le istanze presentate in occasione della prima salvaguardia e non accolte).
- Istanza prima salvaguardia non presentata, presentano istanza per la prima volta utilizzando gli appositi moduli nei termini sopra indicati, allegando dichiarazione sostitutiva che certifichi il provvedimento di esonero, specifica per dipendenti di enti locali e per esonerati dopo il 4 dicembre 2011.
Istruzioni Dtl
Entro il 22 novembre si costituiscono le commissioni deputate all’esame delle istanze e i relativi responsabili. I direttori delle Dtl trasmettono – secondo le istruzioni della circolare (file excel da inviare agli indirizzi segnalati) – i vari nominativi al Ministero ed entro il 15 dicembre anche il primo report sulle istanze presentate. Le commissioni comunicano ai richiedenti l’esito delle istanze in modo tempestivo, anche con modalità telematica e preferibilmente via PEC. L’ipotesi di non accogliemento deve essere motivata e preceduta dalle comunicazioni previste di avvio del procedimento di rigetto (ai sensi della legge 241/1990). Il destinatario può ricorrere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avvio del procedimento di rigetto, proponendo istanza di riesame alla stessa Dtl presso cui aveva presentato la prima istanza.