Chiarimenti da parte dell’INPS con il Messaggio n. 18092 in materia sui criteri di commisurazione delle quote di TFR (trattamento di fine rapporto) in caso di ricorso al contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (L.863/84), precisazioni condivise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viene inoltre chiarito dall’Istituto come effettuare la valutazione del momento temporale per il recupero delle quote di trattamento di fine rapporto da parte dei datori di lavoro, tramite imputazione alla Cassa integrazione.
Quote di accantonamento
La legge n. 863/84 sui contratti di solidarietà difensivi supportati da Cigs all’articolo 1, c. 5 prevede che per determinare le quote di accantonamento relative al TFR bisogna computare l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro; le quote di TFR relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni. Il Messaggio INPS precisa che “diversamente da quanto stabilito per la Cigs dall’articolo 2, c. 2, della legge n. 464/1972, in caso di contratti di solidarietà pone in ogni caso a carico della cassa integrazione le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro”.
Recupero delle quote
In considerazione del fatto che in caso di ricorso alla solidarietà difensiva la risoluzione del rapporto di lavoro potrebbe verificarsi anche a distanza di diversi anni dall’avvenuta scadenza del contratto e che la legge n. 863/84 non impone la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa per poter accedere al rimborso delle quote del TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, viene concesso alle aziende di recuperare tali quote di TFR alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà difensivo assistito da Cigs.
Per maggiori informazioni consultare il Messaggio INPS