Assicurazione professionale: quando scatta l’obbligo

di Francesca Vinciarelli

4 Novembre 2013 11:00

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I nuovi chiarimenti del CNI sull'obbligo di assicurazione professionale, che scatta solo se il professionista assume l’incarico in prima persona.

Nuovi chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) sull’obbligo di assicurazione professionale: questo scatta solo nel caso in cui il professionista assuma l’incarico in prima persona. Il CNI ha aggiornato la sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) per rispondere ai molteplici dubbi sollevati soprattutto con riferimento ai collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati. Nel caso in cui il legale rappresentante e i soci non siano iscritti a alcun Ordine Professionale ma lo siano i direttori tecnici, l’obbligo di stipulare l’assicurazione professionale vige solo per questi ultimi, essendo gli unici abilitati a firmare i progetti. Una volta stipulate, le polizze possono coprire sia le responsabilità del professionista che firma il progetto, sia quelle dell’associato che non assume direttamente l’incarico. Questa è però ovviamente una possibilità, così come la retroattività delle polizze, che differenzia le offerte delle varie compagnie assicurative, non un obbligo di legge, come chiarito dallo stesso CNI. L’obbligo scatta qualora il professionista assuma un incarico che implichi l’assunzione diretta della responsabilità verso il cliente indipendentemente dal fatto che lo faccia a titolo gratuito o retribuito, o che sia un dipendente di uno studio privato (occasionale o fisso) per cui lavora di norma senza firmare i progetti, o che possieda o meno una Partita IVA. La norma sulla polizza professionale prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012) recita infatti: “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”. Per quanto riguarda le imprese, queste sono chiamate a dotarsi di una assicurazione, ma sono libere di chiedere ai propri dipendenti di fare altrettanto nel caso in cui valutino la possibilità che i clienti possano imputare direttamente ai professionisti la loro negligenza o imperizia. Nessun obbligo di assicurazione professionale è invece previsto per i dipendenti pubblici a meno che non svolgano in parallelo la libera professione.