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Falsa documentazione, codice tributo per F24

di Noemi Ricci

4 Novembre 2013 10:00

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Nuovo codice tributo per versare attraverso il modello F24 le sanzioni per falsa documentazione e soppressi i codici tributo per le agevolazioni e gli incentivi fiscali di alcune categorie d’impresa.

Arrivano dal Fisco due nuove importanti novità che riguardano il modello F24 e il conseguente versamento delle somme dovute o la richiesta di agevolazioni e incentivi fiscali.

Sanzioni per falsa documentazione

Nello specifico è stato istituito un nuovo codice tributo, il “5347“, per il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per falsa documentazione fornita dal contribuente al fine di sospendere la riscossione dei tributi. I contribuenti potranno quindi versare la sanzione amministrativa per le somme dovute, che può variare dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme stesse con un importo minimo di 258 euro, secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 541, della legge 228/2012. Il codice tributo potrà essere introdotto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, dove il contribuente dovrà indicare, come previsto dalla Risoluzione 72/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate:

  • nel campo “ente“, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia“, la sigla della provincia ove ha sede l’ufficio dell’Agenzia che ha emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione;
  • nel campo “codice identificativo“, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
  • nel campo “rateazione“, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”);
  • nel campo “mese“, il mese in cui è emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione, nel formato “MM”;
  • nel campo “anno di riferimento“, l’anno in cui è emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione, nel formato, “AAAA”.

Agevolazioni ed incentivi fiscali

Inoltre, la Risoluzione 71/E prevede la soppressione i seguenti codici tributo relativi alle agevolazioni e agli incentivi fiscali a favore di determinate categorie d’impresa e in particolare:

  • 6703” – “Credito d’imposta incentivi fiscali per il commercio – Art. 11 della L. 449/1997”;
  • 6713” – “Credito d’imposta agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6 della L. 317/1991 “;
  • 6714” – “Credito d’imposta agevolazione per spese di ricerca – Art. 8 della L. 317/1991”;
  • 6717” – “Credito d’imposta agevolazione per l’acquisto di strumenti di pesatura – Art. 1 della L. 77/1997”;
  • 6718” – “Credito d’imposta agevolazione per la promozione dell’imprenditoria femminile – Art. 5 della L. 215/1992”.

Per maggiori informazioni consulta la  Risoluzione 71/E e la Risoluzione 72/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate