Gli obblighi assicurativi per i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo sono gli stessi applicabili a tutti gli agenti e intermediari assicurativi, e lo stesso discorso vale per le eventuali sanzioni sui mancati pagamenti, su cui non si applicano riduzioni agli interessi legali: le precisazioni sono contenute nel messaggio INPS n.16291 dell’11 ottobre 2013, e servono a chiarire una serie di dubbi emersi a seguito anche di varie interpretazioni giurisprudenziali.
Contratto
L’istituto spiega che le definizioni di «produttori di terzo e quarto gruppo» sono quelle definite dal contratto collettivo del 25 maggio 1939, in base alle quali l’unica cosa rilevante è lo svolgimento dell’attività assicurativa, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia direttamente con l’impresa assicurativa, piuttosto che con l’agente di assicurazione o il sub agente.
Produttori assicurativi
Si considerano produttori di agenzie di assicurazioni tutti coloro che, comunque denominati, prestano attività di intermediazione nella stipula di contratti di assicurazione per conto di una agenzia di assicurazioni o di una impresa di assicurazione. La diversa struttura organizzativa della compagnia di assicurazioni non assume valore ai fini dell’obbligo assicurativo, rilevando a tal fine esclusivamente l’attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre.
Attività
Per quanto riguarda invece le caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza della prestazione lavorativa, i requisiti vanno considerati caso per caso. Un elemento utile alla qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell’assenza della lettera di autorizzazione camerale. L’Inps sottolinea che comunque l’articolo 7 del contratto prevede, per i produttori occasionali, provvigioni comunque inferiori a quelle dei produttori liberi: questo rappresenta quindi un ulteriore elemento utile ai fini previdenizali, nel senso che l’intermediario assicurativo percepisce compensi inferiori alla generalità dei produttori (così come disciplinati dalla contrattazione collettiva o da altre fonti aventi valenza generale), gli dovrà essere riconosciuta la qualifica di occasionale. Altrimenti, bisogna effettuare una valutazione complessiva della situazione dell’intermediario, delle modalità di svolgimento dell’attività e della percezione delle relative provvigioni al fine di verificare l’occasionalità dell’attività.
Contributi
Per quanto riguarda il caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei produttori di terzo e quarto grado, l’Inps comunica che contrariamente a quanto previsto dalla sentenza 623/12 della Corte d’Appello d Bologna, non si possono applicare sanzioni ridotte. Quindi a tutti i periodi assicurativi successivi alla data di pubblicazione del messaggio, quindi dall’11 ottobre 2013, verranno applicate le sanzioni ordinarie previste dall’artic olo 116, comma 8, della legge 388/00 (il 30% dei contributi evasi, fino a un tetto massimo del 60% della somma dovuta). Fonte: il messaggio Inps 16291 dell’11 ottobre 2013.