Delocalizzare parzialmente in Paesi extra-UE caratterizzati da un basso costo del lavoro – contenendo quindi i costi di produzione – è una prassi comune tra le aziende, che devono così esportare le merci per poi reimportarle. Per evitare il pagamento dei doppi diritti doganali è possibile ricorrere all’istituto della esportazione temporanea regolamentata dagli artt. 199 e segg. del DPR 43/1973 (Testo unico delle leggi doganali – Tuld) e Codice doganale (Reg. 2913/1992): la procedura (previa autorizzazione) è infatti riservata a quelle merci che vengono esportate il tempo necessario per ricevere determinati trattamenti, conservando lo status giuridico di merci nazionali o nazionalizzate.
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Requisiti
È necessario essere autorizzati dall’Ufficio doganale: possono beneficiarne solo i residenti nella Comunità Europea e sempre che l’ottenimento del beneficio non provochi problemi legati alle condizione economiche dei trasformatori comunitari. Condizioni necessarie per l’esportazione temporanea è che le merci da esportare debbano subire trattamenti già definiti e che sia possibile riconoscerne l’identità al momento della successiva importazione. I trattamenti possono consistere in:
- trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche o organolettiche diversi da quelle delle merci temporaneamente esportate;
- lavorazione che non rientra nel punto precedente compresi il montaggio, l’assemblaggio e l’adattamento ad altre merci;
- riparazione, inclusi riattamento e messa a punto;
- altri trattamenti non compresi nei punti appena elencati.
Le aziende dovranno avvalersi del regime doganale del perfezionamento passivo, regolato dagli artt. 84-90 e 145-160, Reg. 2913/1992 – Cdc, e artt. 496-523 e 585-592, Reg. 2454/1993 – Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario – Dac. Ciò consente alle merci trasformate di essere reimportate attraverso prodotti compensatori totalmente o parzialmente esonerati dal pagamento dei dazi all’importazione attraverso la detrazione – dall’importo dei dazi sui prodotti compensatori – dell’ammontare di dazi applicabili alle merci temporaneamente esportate se venissero importate sul territorio UE dal Paese in cui hanno formato oggetto dell’operazione o dell’ultima operazione di perfezionamento, come previsto dall’art. 145 Cdc.
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Merci escluse
- merci comunitarie la cui esportazione provochi un rimborso o uno sgravio dei dazi all’importazione, salvo deroghe;
- merci che prima dell’importazione avevano beneficiato dell’esenzione totale dai dazi all’importazione a causa dei una utilizzazione a fini particolari;
- merci la cui esportazione sia causa di restituzioni all’esportazione, o che abbiano beneficiato di un altro tipo di vantaggio finanziario legato all’esportazione.
Pagamento IVA
Per quanto riguarda l’IVA sulle lavorazioni svolte fuori dallo spazio doganale UE, la nota 54819/2011 dell’Agenzia delle Dogane ha precisato, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, che quando i prodotti compensatori vengono nuovamente importati, sarà necessario prevedere l’IVA in Dogana, rinveniente dai metodi di tassazione previsti dall’apposita normativa doganale. Dall’importo ottenuto dovrà essere poi detratta l’IVA già pagata sulla lavorazione effettuata, riportata nell’autofattura redatta dal committente o nell’integrazione della fattura che il committente ha intestato all’azienda estera. Resta comunque possibile effettuare due operazioni separate ma senza esenzione: ecco perché è preferibile questa opzione per beni esenti da dazio e per i quali è possibile compensare l’IVA con i crediti maturati.