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Pause tra contratti a termine: gli accordi dopo il Dl Lavoro

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 8 Ottobre 2013
Aggiornato 28 Ottobre 2013 09:24

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Intervalli temporali minimi tra contratti a termine, con particolare riferimento agli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva: chiarimenti ministeriali.

Nuovi chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro con la Nota n. 5426 del 4 ottobre 2013 in merito agli intervalli temporali minimi che devono intercorrere tra due contratti di lavoro tempo determinato, con specifici riferimenti alla contrattazione collettiva. Delucidazioni che si sono rese necessarie a fronte delle modifiche alla Riforma del Lavoro Fornero (Legge n. 92/2012) introdotte con il decreto Lavoro – art. 7 co. 1, lett. c) del DL n. 76/2013 convertito nella Legge n. 99/2013 che riformula l’articolo 5, comma 3, del D.I.gs. 368/2001 in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine– in tema di corretta applicazione delle pause obbligatorie tra un contratto a termine e l’altro. Più in particolare il Welfare chiarisce che gli accordi conclusi dalla contrattazione collettiva per la riduzione degli intervalli temporali fra due contratti a termine (20 giorni per contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi e 30 giorni per contratti di durata superiore ai 6 mesi) contestualizzati nel quadro normativo previgente (ovvero della Riforma Fornero) sono da considerarsi superati a seguito dell’entrata in vigore del decreto Lavoro, che ha stabilito termini di intervallo inferiori ai precedenti: rispettivamente a 10 e 20 giorni per contratti fino a 6 mesi o di durata superiore. Ricordiamo che secondo quanto stabilito dal D.L 76/2013, qualora il lavoratore venga riassunto con contratto a tempo determinato entro il periodo di pausa previsto, il secondo contratto si debba considerare a tempo indeterminato. Diversamente per gli accordi collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del pacchetto Lavoro, questi ultimi devono essere considerati valiti e possono quindi prevedere a pieno titolo una riduzione o addirittura un azzeramento degli intervalli tra contratti a termine. Nell’ambito della propria autonomia, la contrattazione collettiva può altresì prevedere anche intervalli di maggior durata, anche se tali disposizioni possono produrre effetti esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti. =>Il contratto a tempo determinato dal 2013