In scadenza il 16 ottobre il pagamento della Tobin Tax: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per effettuare in F24 il versamento cumulativo per tutte le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2013. L’ammontare cambia a seconda delle diverse operazioni finanziarie, in base alla legge 228/2012, articolo 1, commi da 491 a 500. Vediamo le diverse casistiche, con relativo codice tributo attribuito con la risoluzione n.62/E del 2013.
- Trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi: codice tributo 4058. La tassa si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, se negoziate successivamente al 28 febbraio (articolo 1, comma 491, legge 228/2012).
- Derivati e altri valori mobiliari: codice tributo 4059. L’imposta di applica a contratti sottoscritti, negoziati, modificati o trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013 (articolo 1, comma 492).
- Negoziazioni ad alta frequenza: codice tributo 4060. La tassa si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013 per quanto riguarda azioni e altri strumenti partecipativi, e a quelli dal primo settembre 2013 per strumenti finanziari derivati e valori mobiliari (articolo 1, comma 495).
Questi codici vanno esposti nella sezione “Erario” del modello F24, con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento. Bisogna mantenere la distinzione per contribuente e tipologia di imposta, mentre come periodo di riferimento nel modello F24 andrà indicato unicamente il mese di settembre 2013. In particolare, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” bisogna scrivere “0009“, mentre nel campo “anno di riferimento” si indica “2013“. Ci sono anche i codici tributo per versare (sempre tramite F24) sanzioni e interessi dovuti in caso di ravvedimento (in base all’articolo 13 del dlgs 472/1997):
- 4061, denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – SANZIONE“,
- 4062, denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – INTERESSI“,
- 4063, denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012– SANZIONE“,
- 4064, denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI“,
- 4065, denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE“
- 4066, denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 -INTERESSI“.
Infine, per consentire la corretta indicazione del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il nuovo codice identificativo “72“, denominato “rappresentante fiscale“. Va indicato nell’apposito campo della sezione “Contribuente” del modello F24, indicando contestualmente il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito, da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare“. Il soggetto intestatario della delega è da valorizzare con il codice fiscale del soggetto rappresentato. Fonte: la risoluzione 62/E dell’Agenzia delle Entrate