La nuova normativa sul SISTRI, in vigore a partire dal primo ottobre 2013, si colloca nel più ampio quadro della disciplina in materia di trattamento dei rifiuti a carico di imprese e professionisti. I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in ente o impresa sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico e a conservare copia delle schede SISTRI ( dlg 152/2006).
I soggetti non obbligati a iscriversi al SISTRI e quelli chiamati a farlo dal prossimo marzo, devono comunque adempiere a una serie di obblighi, già previsti dalla precedente normativa (Dm 52/2011, articolo 14). Ecco in particolare gli adempimenti a cui sono tenuti fino al 3 marzo 2014 tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi:
- Il produttore iniziale comunica i propri dati per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” al delegato dell’impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto con le informazioni ricevute. Una copia della scheda firmata dal produttore viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, un’altra rimane al produttore stesso, che deve conservarla per 5 anni.
- Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento è tenuto a stampare e trasmettere al produttore copia della Scheda, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.
- In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
Due precisazioni: i trasporti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto (articolo 193 del dlgs 152/2006). Il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.