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Il nuovo DURC: guida breve alle novità 2013

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 2 Ottobre 2013
Aggiornato 31 Marzo 2014 12:02

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Rilascio, acquisizione, verifica, validità e regolarizzazione DURC: tutte le semplificazioni per appaltatori e subappaltatori introdotte dal Decreto Fare sul Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il Governo ha modificato la disciplina del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) con il Decreto del Fare (art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia):

  • Rilascio con debiti pendenti;
  • Acquisizione d’ufficio;
  • Trattenuta dei debiti contributivi sul compenso;
  • Validità durante l’espletamento dei lavori;
  • Regolarizzazione di inadempienze rilevate.

Rilascio DURC

Il Decreto ha introdotto il rilascio del DURC anche per le aziende inadempienti, purchè vantino nei confronti della Pubblica Amministrazione un credito certo, liquido ed esigibile – certificato secondo le modalità previste dall’art. 9, co. 3-bis, D.L. 185/2008 – L. 2/2009 – superiore alla somma del loro debito: possono continuare ad essere pagate per i lavori che stanno svolgendo.

DURC d’ufficio

Il Decreto ha modificato il co. 3, art. 38, D.Lgs. 163/2006 (esclusione dalle  procedure di gara per appalti di lavoro, forniture e servizi): devono essere le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori a richiedere il DURC d’ufficio per le dovute verifiche sull’affidatario, che viene sollevato da tale obbligo. Avendo modificato anche il co. 6, art. 118 del medesimo D.Lgs., adesso tocca sempre alla stazione appaltante richiedere il DURC d’ufficio – sia per l’affidatario sia per tutti i subappaltatori – per verificare la dichiarazione sostitutiva di assenza di violazioni, per l’aggiudicazione e stipula del contratto, per la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni inerenti a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, regolare esecuzione e conformità; per l’attestazione di regolare contribuzione; per la liquidazione del saldo di chiusura dei lavori. È inoltre necessario presentare il DURC congiuntamente con i titoli di pagamento emessi, per la verifica amministrativa e contabile.

Compensi

Per quanto concerne i compensi: in caso di riscontro di inadempienze, gli enti devono trattenere le somme equivalenti e versarle agli enti creditori.

Validità DURC

Il Decreto ha esteso la validità del documento da 90 a 180 giorni, mentre per la concessione dei benefici contributivi e normativi la validità resta di 30 giorni. Inoltre, è necessario un nuovo rilascio anche per il pagamento di fine lavori: prima di versare il saldo, la pubblica amministrazione è tenuta a richiedere un nuovo DURC e, se non è possibile rilasciarlo per inadempienze, gli enti preposti  devono invitare l’impresa, attraverso posta elettronica certificata, a regolarizzare il proprio status entro 15 giorni dall’invio del messaggio, specificando i motivi alla base del mancato rilascio.