Le erogazioni liberali delle imprese volte a sostenere attività produttive in zone colpite da terremoto sono deducibili dal reddito d’impresa. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 58/E 2013), rispondendo a un quesito sulla possibilità di istituire un fondo da destinare alla concessione di contributi per la ricerca a favore di aziende di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, vittime del sisma 2012. La norma che stabilisce la deducibilità di queste erogazioni liberali – articolo 27, legge 133/1999 – subordina l’agevolazione fiscale a due requisiti legati alle erogazioni:
- Devono essere effettuate tramite fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive Province.
- Devono essere in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati.
Nel caso in oggetto, argomenta l’Agenzia delle Entrate, ricorrono entrambi i presupposti: le associazioni sindacali e di categoria sono fra i soggetti individuati dai decreti prefettizi emanati in seguito al terremoto del 2012, e il concetto di «popolazioni colpite da eventi di calamità pubblità» può certamente comprendere anche le imprese ubicate nel territorio colpito, in considerazione del fatto che con la ripresa delle normale attività contribuiscono al benessere della popolazione residente. Risultato: le erogazioni in questione sono deducibili dal reddito d’impresa e non sono soggette all’imposta sulle donazioni. (Fonte, risoluzione 58/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate).