Tratto dallo speciale:

Partite IVA senza obbligo RC: le FAQ

di Noemi Ricci

19 Settembre 2013 09:41

logo PMI+ logo PMI+
I chiarimenti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sull'obbligo di assicurazione RC professionale per i professionisti a partita IVA.

I collaboratori a partita IVA sono esclusi dall’obbligo di assicurazione, ovvero non sono chiamati a sottoscrivere una polizza RC professionale a meno che non firmino i lavori dello studio nel quale svolgono la propria attività. A chiarirlo è stato il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) nella propria sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ), facendo riferimento alla recente Riforma delle Professioni  (Dpr 137/2012):  “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”. L’obiettivo del vincolo di polizza è tutelare i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale, escluse invece le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista. =>Polizza professionale obbligatoria dal 15 agosto Dall’obbligo sono esclusi solo i medici e gli avvocati, questi ultimi devono far riferimento alla Riforma forense, mentre per gli esercenti le professioni sanitarie l’obbligo è stato prorogato al 13 agosto 2014 dal Decreto Fare. A porre il quesito al CNI riguardo all’assicurazione RC professionale era stato un giovane ingegnere al quale viene specificato che tale esonero trova spiegazione nell’«assenza di incarichi professionali assunti personalmente o nella mancanza di assunzione di eventuali responsabilità per attività svolte in collaborazione con altri colleghi». Viene quindi confermata l’interpretazione secondo la quale l’assicurazione professionale è obbligatoria solo per chi esercita effettivamente la professione. La risposta fornita dal CNI riguarda ovviamente gli ingegneri, esclusi dall’obbligo anche nel caso non si siano iscritti all’Albo (leggi gli obblighi per ingegneri), ma la sua validità può essere estesa ad altre categorie di professionisti che lavorano a partita IVA obbligati all’assicurazione professionale dalla Riforma delle Professioni come gli architetti, per i quali è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no.