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Modello 730 entro settembre senza sostituto d’imposta

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Settembre 2013
Aggiornato 12 Dicembre 2013 12:13

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Entro settembre dipendenti o assimilati senza sostituto d'imposta possono presentare il 730 per ottenere il conguaglio dei crediti e il rimborso rapido: indicazioni operative.

Possibilità di ricorrere al Modello 730 anche per i lavoratori dipendenti o assimilati senza sostituto d’imposta (ad esempio, perché hanno perso il lavoro) ma che vogliono ottenere un conguaglio fiscale: se hanno un credito da riscuotere, infatti, il Decreto Fare (Dl 69/2013, articolo 51-bis) consente loro di presentare la Dichiarazione dei Redditi 2012 con il 730/2013 invece che con UNICO. In questo modo, potranno ricevere le somme spettanti dal Fisco in tempi più rapidi.

Per il 2013 è possibile solo entro settembre e solo se dal saldo finale risulta un credito d’imposta mentre dal 2014 l’opzione si apre per tutti i contribuenti senza sostituto d’imposta (leggi i dettagli sul 730 allargato), con le modalità e i termini previsti dalla presentazione del 730.

Conguaglio fiscale

Per godere della novità è necessario avere almeno un reddito che possa essere indicato nei righi da C1 a C3 (sezione I) e da C6 a C8 (sezione II) del modello 730. Nel calcolo del saldo a credito si tiene conto anche degli importi dovuti a titolo di cedolare secca, e di secondo o unico acconto Irpef. La procedura è indicata nella circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate (scarica modello 730/20913 e istruzioni). Nella casella “situazione particolari” presente nel frontespizio della dichiarazione, bisogna barrare il codice “1”. Nella sezione che normalmente è dedicata ai dati del sostituto d’imposta, invece del codice fiscale bisogna indicare la seguente sequenza numerica: 20137302013.

I professionisti abilitati che eseguono queste operazioni entro l’11 ottobre devono consegnare la dichiarazione al contribuente; entro il 25 ottobre devono trasmettere telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Non è possibile utilizzare questa dichiarazione per integrare una dichiarazione precedentemente presentata (tecnicamente, significa che non si può utilizzare la funzione 730 integrativo).  Se un contribuente che ha già presentato la dichiarazione dei redditi decide di utilizzare la possibilità di questo 730-situazioni particolari, deve annullare la precedente dichiarazione, per mezzo del soggetto che l’aveva presentata.

Rimborsi

Attenzione: non verranno restituiti importi inferiori ai 13 euro. Per ottenere l’accredito del rimborso sul conto corrente, bancario o postale, bisogna farne richiesta all’Agenzia delle Entrate, comunicando il proprio codice IBAN. Il modello di richiesta, presente sul sito dell’Agenzia, può essere presentato telematicamente oppure recandosi fisicamente a uno sportello.

C’è un’ultima precisazione relativa ai contribuenti che hanno già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla dichiarazione per compensare altre imposte (ad esempio l’IMU o la TARES), mediante la delega di versamento F24. In questo caso, bisogna fare attenzione a indicare detto importo nel quadro IMU del 730 dedicato alle situazioni particolari. Esempio: se il contribuente ha un credito di 700 euro, e ne ha utilizzati 200 per pagare l’acconto IMU di giugno giugno, 50 di Tares, e ne utilizzerà altri 200 per il saldo IMU di dicembre, nel quadro IMU del 730 dovrà indicare l’importo di 450 euro. In questo modo, il rimborso fiscale scenderà a 250 euro (la differenza fra 700 e 450).