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Transazione fiscale per imprese con debiti tributari

di Francesca Pietroforte

19 Maggio 2021 15:05

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Accordo su crediti fiscali: guida alla proposta di transazione con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito della procedura di ristrutturazione del debito.

La transazione fiscale è una procedura transattiva con l’Amministrazione finanziaria, finalizzata a riconosce la consistenza di un debito tributario in capo ad un contribuente e, in presenza di una crisi aziendale, ne garantisce l’assolvimento pieno. La norma primaria che la regolamenta è contenuta nell’art. 182-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che il DLgs. 5/2006 ha inserito nella disciplina sugli accordi di ristrutturazione nell’ambito della riforma delle procedure concorsuali. La procedura può essere inserita anche in un concordato preventivo. Con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito nuove indicazioni per la valutazione delle proposte di transazione fiscale nell’ambito di crisi d’impresa causare dall’emergenza Covid-19, alla luce delle novità in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito introdotte dall’art. 3, comma 1-bis, del DL 125/2020 (convertito nella Legge 159/2020), che ha modificato l’art. 180, comma 4, L.F. e l’art. 182 bis L.F. Adesso, il Tribunale può omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di voto o di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria, nei casi in cui ritenga la proposta dell’imprenditore migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria. L’attestatore (il professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo) può giocare un ruolo chiave in questa procedura, grazie al requisito basilare dell’indipendenza che deve vantare.

Debiti ammissibili

La transazione fiscale può essere proposta per: debiti inerenti crediti tributari (compresi indennità di mora, accessori e interessi); sanzioni amministrative derivanti da violazioni tributarie; IRAP; imposte derivanti da dichiarazioni dei redditi presentate fino alla domanda di transazione anche se non soggette a liquidazione; imposte derivanti da dichiarazioni integrative che il contribuente ha presentato per rettificare o integrare dichiarazioni precedenti; per quelle derivanti da liquidazione delle dichiarazioni come previsto dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973; per i debiti d’imposta quantificati in avvisi di liquidazione, atti di accertamento, recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni che possono anche non essere definitivi per la parte che non è iscritta a ruolo; debiti di natura chirografaria; debiti di natura privilegiata anche se la legge fallimentare impone che lo Stato non possa ottenere un trattamento peggiore di quello riservato ai creditori con privilegio inferiore o posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli vantati dall’Agenzia delle Entrate.

Procedura

La proposta spetta al contribuente in debito, mentre l’Amministrazione finanziaria può solo accettare o rifiutare. Nonostante la prassi tenda a far desumere che non sia possibile presentare proposte di concordato senza transazione fiscale, la norma non prevede un obbligo. La transazione è ammessa anche se, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo determina l’iscrizione di un’ipoteca equivalente al doppio del credito sugli immobili del debitore. Con la modifica dell’art. 2752 c.c. i beni mobili del debitore subiscono il privilegio generale dei debiti contratti con lo Stato per imposte e sanzioni derivanti da imposte sul reddito di società, persone fisiche e giuridiche, oltre che dall’imposta sulle attività produttive e dall’imposta locale sui redditi. Il privilegio sui beni mobili vale anche per i crediti dello Stato legati a imposte, pene pecuniarie e soprattasse maturate per l’IVA.

In presenza di una proposta di accordo su crediti fiscali, è necessario depositare presso il tribunale, il cessionario del servizio nazionale competente e l’ufficio competente relativamente al domicilio fiscale del debitore, una copia di tutta la documentazione, della domanda, delle dichiarazioni fiscali rispetto a cui non si è ottenuto il risultato dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative effettuate fino alla presentazione della domanda stessa. Dalla data di presentazione il cessionario ha 30 giorni per inviare al debitore una certificazione in grado di attestare la misura del debito appurata dai ruoli e dagli atti di accertamento per la quota parte non iscritta a ruolo. L’approvazione o il rifiuto della proposta di concordato per i tributi non iscritti a ruolo è di competenza del Direttore dell’Ufficio, che deve redigere l’atto tenendo conto del parere della Direzione regionale competente, e si materializza nel voto favorevole o contrario espresso nell’adunanza dei creditori; per i debiti iscritti a ruolo, il concessionario del Servizio nazionale della riscossione dovrà votare nell’adunanza dei creditori, ottemperando all’indicazione del Direttore dell’Ufficio che a sua volta dovrà tener conto del parere della Direzione regionale competente.

Iter

La proposta di transazione con la documentazione necessaria e la dichiarazione sostitutiva in cui il debitore attesta che quanto presentato riflette fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, vanno depositate presso gli uffici competenti, che a loro volta sono tenuti a procedere con la trasmissione e la liquidazione. Nei successivi 30 giorni il Direttore dell’Ufficio deve, dopo aver allegato il parere della Direzione regionale competente, fornire l’assenso alla proposta in merito ai tributi non iscritti a ruolo, mentre per quelli iscritti l’assenso deve essere fornito attraverso un atto del cessionario su indicazione del Direttore dell’Ufficio sentita la Direzione regionale. La transazione fiscale si conclude se avviene la ristrutturazione dei debiti, se entro 90 giorni non avviene il pagamento e in presenza di una revoca di diritto, superabile solo nel caso in cui il debitore paghi tutto il debito nei 90 giorni che seguono le scadenze indicate.