Le reti d’impresa sono state istituite dalla Legge 33/2009. Da allora molte modifiche sono intervenute, come la detassazione degli utili investiti nei programmi di rete (L. 122/2010) fino all’introduzione della rete a soggetto (L. 134/2012 e 221/2012). I numerosi cambiamenti hanno richiesto l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare 20/E del 2013, ha chiarito i dubbi sulla soggettività giuridica delle Reti di imprese: tali reti sono passive d’imposta ai fini IRAP e IVA: per la determinazione del reddito fanno riferimento agli artt. 81 e seguenti del DPR 917/1986 se svolgono attività commerciali; diversamente agli artt. 143 e seguenti.
Rete soggetto
La Rete soggetto si contrappone alla Rete contratto (che non possiede soggettività) e vanta autonomia giuridica, che si esprime attraverso un fondo comune iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese a cui fa capo la sede della rete d’impresa. Il fondo patrimoniale risente delle medesime norme che si applicano ai consorzi, (artt. 2614 e 2615 c.c.), ma i soggetti terzi possono far valere eventuali diritti inerenti alle obbligazioni che il fondo assume all’interno del programma di rete, solo sul fondo stesso. Questa tipologia di rete opera come una società tra imprese: esse conferiscono somme nel fondo comune (alla stregua dei soci nelle società), mentre gli investimenti vengono effettuati dalla rete stessa, che diventa dunque il soggetto che gode direttamente della detassabilità degli utili investiti.
Niente agevolazioni
L’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 20/E, ha specificiato che le reti soggetto, in quanto dispone di un programma imprenditoriale non riconducibile al concetto di programma comune tra gli appartenenti alla rete – non gode dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42, comma 2- quater del decreto legge 78/2010,
Di quali agevolazioni stiamo parlando? Della detassazione prevista sulla quota parte di utili destinati al fondo comune o agli investimenti, entro il successivo esercizio, indicati nel programma comune di rete: non un’esenzione sulle tasse ma una sospensione, che viene meno solo in caso di recesso anticipato di una delle imprese aderenti al contratto di rete e solo per l’azienda che si sottrae.
Ricordiamo che la detassazione – non applicabile alle reti soggetto – è definitiva solo se il contratto giunge a scadenza naturale, il programma di rete viene concluso e la riserva di utili non viene utilizzata per fini differenti dalla copertura delle perdite di esercizio. Non concorre alla formazione del reddito l’importo massimo di 1 milione di euro per ogni azienda, sebbene questa partecipi a più contratti di rete. Gli investimenti agevolabili devono essere posti in atto dopo la fruizione dell’agevolazione, ma prima della fine dell’esercizio successivo a quello in cui viene deliberata la destinazione dell’utile. Se viene utilizzata solo una parte degli utili in sospensione d’imposta accantonati, l’agevolazione decade a meno che la rete non sia in grado di dimostrare la propria mancanza di responsabilità: se ciò avviene l’agevolazione viene rideterminata e concorrerà alla formazione del reddito dell’impresa riferito al periodo d’imposta seguente a quello in cui è avvenuto l’accantonamento delle somme non utilizzate.