Il Fisco aiuta i contribuenti a correggere gli errori di versamento Irpef, Ires o Irap, con sanzioni favorevoli nei casi di ravvedimento operoso o acquiscienza. La Guida completa è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 27/E del 2 agosto 2013.
Ritardo breve
Il contribuente che versa con 30 giorni di ritardo il saldo Irpef, Ires o Irap rispetto alla scadenza del 16 giugno (leggi le proroghe 2013) applicando in misura insufficiente la sanzioni dello 0,40%, non si considera tardivo il versamento dell’imposta per l’intero ammontare ma solo per la parte mancante. Essenda la maggiorazione parte del tributo, l’Avvocatura generale dello Stato (parere 2 luglio 2012, n. 263000) ritiene il il versamento entro 30 giorni senza maggiorazione «assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento», e di conseguenza si applica la sanzione (30% della somma non versata) rapportandola «alla frazione dell’importo non versato» come disposto dall’articolo 13 del dlgs 471 del 1997 per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo. In parole semplici, non si configura un versamento tardivo dell’intera somma, ma un versamento insufficiente e la sanzione si applica alla differenza fra la somma dovuta e quella effettivamente versata.Esempio: il contribuente ha versato un saldo Ires 2011 di 100 euro, mentre avrebbe dovuto versare 400 euro. Ha pagato entro i 30 giorni successivi alla scadenza (termine lungo), una somma di 100,4 euro (applicando la maggiorazione), mentre la cifra corretta sarebbe stata 401,6. La sanzione relativa sarà pari al 30% di 301,2 euro, da sommare all’imposta ancora dovuta (301,2 euro) e agli interessi calcolati a partire dalla scadenza del termine lungo. Il contribuente può anche procedere a regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso (con sanzione ridotta al 3%) oppure pagare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (con samzione ridotta al 3,75). Questo, solo in assenza di contestazioni da parte del Fisco.
Ravvedimento operoso
In caso di ravvedimento insufficiente (leggi di più), se non è stata pagato niente, di parte sempre dal 16 giugno. Continuando l’esempio di cui sopra, se il contribuente paga un residuo di 201,2 euro, invece di 301,2 ma calcola bene sanzioni e interessi, la sanzione sarà del 30% su 100 euro (la differenza fra quanto pagato e quanto dovuto). Se calcola male sanzioni e interessi dovrà pagare anche una parte di sanzioni per sanare gli interessi.
Accertamento
Se il contribuente (persona fisica o impresa) paga una somma inferiore al dovuto in seguito alla definizione della pretesa tributaria (acquiescienza all’avviso di accertamento: articolo 15 dlgs 218/1997), si può perfezionare il tutto con un semplice versamento, purché la differenza sia di entità lieve (tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell’accertamento). Fonte: la circolare 27/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013