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Pensione: procedure per incentivi all’esodo dei lavoratori

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Agosto 2013
Aggiornato 6 Novembre 2013 13:49

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Guida completa ai nuovi incentivi all'esodo della Riforma Lavoro (esenti dal rischio esodati): requisiti per aziende e lavoratori e procedure per la domanda di pensione anticipata.

Nuovi incentivi all’esodo per i lavoratori (che non rischiano di seguire la sorte degli esodati pre-riforma pensioni grazie ad apposita clausola): i requisiti per azienda e lavoratore e gli adempimenti necessari sono indicati in una nuova Circolare INPS, che fornisce le istruzioni per applicare la norma contenuta nella Riforma del Lavoro Fornero – e perfezionata dal Decreto Sviluppo Bis – in base alla quale i dipendenti vicini alla pensione possono ritirarsi in anticipo, previo accordo sindacale stipulato con il datore di lavoro (scopri i nuovi incentivi all’esodo). Il lavoratore percepisce un assegno pari a quello che riceverebbe se avesse già raggiunto i requisiti pensionistici, mentre il datore di lavoro paga la corrispondente cifra all’Inps (che eroga la prestazione) e la relativa contribuzione figurativa: presenta all’Inps fideiussione e domanda, e il beneficio è concesso solo dopo istruttoria e assenso (leggi come accedere alla pensione anticipata).Per non rischiare nuovi casi esodati, il diritto alla pensione scatta secondo le regole vigenti al momento in cui termina la prestazione di cui sopra e il lavoratore va effettivamente in pensione. Se nel frattempo intevengono modifiche legislative che allontanano il diritto alla pensione di lavoratori che stanno usufruendo del beneficio, la prestazione prosegue per l’ulteriore periodo necessario, a carico del datore di lavoro. Resta il paletto dei 48 mesi (la prestazione può essere allungata ma non può durare più di 4 anni), ma sarebbe utile che intervenissero precisazioni per spiegare cosa succede a lavoratori che, al termine dei 48 mesi, si dovessero trovare a non percpeire la pensione per eventuali modifiche legislative.

Requisiti dell’impresa

La circolare n.19 dell’1 agosto fa il punto sull’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012, e sulle modifiche introdotte dalla successiva legge n. 221/2012, di conversione del dl 179/2012, il decreto Sviluppo bis. La norma si applica a imprese di qualsiasi settore. L’unico paletto è rappresentato dal numero minimo di 15 dipendenti, calcolati sulla base del semestre precedente a quello in cui si stipula l’accordo sindacale. Non si calcolano apprendisti, contratti di inserimento e di reinserimento lavorativo. Un lavoratore assente (ad esempio per servizio militare, o maternità) si calcola solo se non è sostitutito (altrimenti, si calcola il sostituto).

Requisiti del lavoratore

L’unica regola è che deve essere a un massimo di 4 anni dal raggiungimento della pensione in base alla normativa vigente dall’1 gennaio 2012, quindi post riforma Fornero (articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15 bis, del dl 201/2011, il Salva Italia): si rimanda per i dettagli applicativi alla circolare Inps 35 del 2012. Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti in esubero nell’ambito di processi di ristrutturazione del personale (è necessario in ogni caso un accordo sindacale). Per il conseguimento dei requisti contributivi, sono validi anche i periodi maturati all’estero, in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE, spazio economico europeo), oppure in paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Si contano anche, con le regole previste, i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti): in questo caso il diritto alla pensione è quello previsto dall’ultima gestione previdenziale di appartenenza (=> Vai allo speciale pensioni).

L’accordo

E’ il requisito fondamentale per poter chiedere all’Inps l’erogazione della prestazione, e l’azienda deve presentarlo all’Inps. L’accordo contiene il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento. Sarà l’Inps a rilasciare poi un apposito PIN per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione. Le imprese che utilizzano il sistema Uniemens, dovranno avvalersi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)“, utilizzando un facsimile appositamente predisposto. I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive presso sedi INPS diverse, presentano l’accordo di esodo alla sede che gestisce la matricola aziendale principale, presso la quale avverrà il versamento della provvista mensile anticipata relativa alle prestazioni previste. L’Inps effettua istruttoria e alla fine rilascia un pin di accesso a una procedura automattizzata. A questo punto l’impresa inserisce nella procedura i dati dei lavoratori interssati (secondo specifiche tecniche che l’istituto provvederà a spiegare), in modo che l’Inps possa procedere a ulteriore verifica, questa volta relativa ai requisiti dei lavoratori. Attenzione: la convalida dell’accordo aziendale da parte dell’Inps vale solo per lavoratori per i quali sono stati inseriti i dati nel modo sopra descritto.

Fideiussione e domanda

L’impresa deve presentare una fideiussione che copra le spese del beneficio, a cui l’istituto può eventualmente far ricorso in caso di mancati versamenti da parte dell’azienda.L’ l’Inps rilascia un prospetto con la quantificazione della somma della fideiussione, comunicandolo via PEC. A questo punto, l’impresa consegna alla sede Inps competente il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012. L’istituto verifica la conformità della fideiussione e ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca. La fideiussione deve essere redatta secondo lo schema fornito dall’Inps (scaricalo qui). Attenzione: se l’impresa versa tutto l’importo necessario in un’unica soluzione, non è necessaria la fideiussione. La prima quantificazione Inps, però, non è vincolante, e di conseguenza il datore di lavoro si impegna a effettuare eventuali versamenti di conguaglio.

Dopo tutte queste pratiche, l’Inps apre una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazione “6E“, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012“. Se l’impresa non effettua i versamenti, l’Inps procede ad avviso di pagamento. Il lavoratore è garantito, perché la banca ha l’obbligo di garantire all’Inps, in caso di inadempienza dell’azienda, la possibilità di riscuotere le relative somme dalla fideiussione. Questa eventuale richiesta sarà formulata dall’Inps tramite Pec, e comunicata anche al datore di lavoro. Il mancato rispetto dell’obbligo di prelevare la fideiussione da parte della banca, però, provoca l’interruzione della prestazione. Se alla fine pagano sia il datore di lavoro sia la banca, l’Inps provvede a reintegrare la banca della quota versata in eccedenza. L’Inps può riscuotere l’intera fideiussione se l’azienda non effettua pagamenti per 180 giorni. Dopo l’approvazione dell’accordo aziendale e le pratiche di fideiussione, il datore di lavoro procede alla domanda di prestazione, con procedura telematizzata.

Erogazione della prestazione

Il lavoratore percepisce l’assegno, mensilmente, a partire dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L’importo come detto è pari a quello dell’assegno previdenziale eventualmente spettante al raggiungimento dell’età pensionabile. Non c’è però la perequazione automatica (la rivalutazione sulla base dell’inflazione), non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (riscatti e ricongiunzioni, cessione del quinto dello stipendio, mutui e via dicendo). La prestazione non è reversibile. E’ soggetta a tassazione ordinaria. In caso di rioccupazione o in presenza di eventuali redditi da lavoro autonomo, la prestazione non si interrompe e non viene decurtata. Fonte: la circolare Inps 119 dell’1 agosto 2013