Ispezioni fiscali: basta una sola autorizzazione

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 19 Luglio 2013
Aggiornato 6 Agosto 2013 15:18

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I chiarimenti della Corte di Cassazione in tema di accertamenti fiscali: basta una sola autorizzazione per dare il via a più ispezioni in azienda e negli studi professionali.

Una volta ottenuto regolare mandato, gli ufficiali preposti ad effettuare le ispezioni fiscali possono tornare più volte nelle abitazioni, imprese o studi professionali dei contribuenti sotto esame. A chiarire tali procedure fiscali è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17357 del 16 luglio. Il caso portato all’attenzione della Corte riguardava un contribuente che aveva contestato l’ispezione effettuata per la seconda volta dalla Guardia di Finanza, giustificata con la stessa autorizzazione esibita durante la prima ispezione (leggi di più sui controlli fiscali alle PMI). La sentenza chiarisce che il titolo autorizzativoconcesso in via preventiva per effettuare i controlli fiscali sui contribuenti dal capo dell’ufficio della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate ai propri funzionari come previsto dall’art. 52 del DPR 633/1972 possono essere utilizzati anche in successive ispezioni.

Motivazioni

Il motivo risiede nel fatto che all’art. 52 del DPR 633/1972 non viene specificata la necessità di avere singole autorizzazioni per ciascun controllo messo in atto dalle autorità fiscali e lascia invece aperte le porte alla possibilità che ispettori e funzionari possano accedere più volte presso l’abitazione o la sede lavorativa di un contribuente (illeciti i controlli fiscali negli studi in casa). Anche se la Corte non si è espressa in merito, la norma lascia intendere l’esistenza di alcuni paletti: le visite degli ufficiali possono essere più di una, autorizzate con il medesimo ordine di servizio, ma devono essere riferite alla medesima irregolarità. Diversamente è necessario il rilascio di due ordini di servizio distinti. Esiste poi un limite temporale per gli accessi alle proprietà del contribuente da parte dell’autorità fiscale definito nell’art. 12, comma 5 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) nella misura di di 30 giorni lavorativi effettivi prorogabili di ulteriori 30 giorni (15 più 15 in caso di contribuenti in contabilità semplificata o lavoratori autonomi).