Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto ministeriale che permette di portare in compensazione i crediti vantati nei confronti delle PA da parte delle imprese, con il fine di ottenere il rilascio del DURC. Le imprese dovranno essere in possesso dell’apposita certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili e di importo almeno pari agli oneri contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi accertati e non ancora versati (scopri la certificazione dei crediti). In questi casi gli enti tenuti al rilascio del DURC lo emettono indicando l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio, indicando che questo è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (approfondisci le norme DURC). Nel caso in cui la richiesta di rilascio del DURC sia finalizzata ad ottenere il pagamento da parte di una Pubblica Amministrazione per avanzamento lavori o prestazioni relative a servizi e forniture e di inadempienza contributiva dell’esecutore, è previsto l’intervento sostitutivo della stazione appaltante (comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010). DURC negativo e pagamenti: disposizioni ministeriali. La certificazione dei crediti con la PA esibita per il rilascio del DURC può essere utilizzata, come previsto da decreto del 25 giugno 2012, per:
- compensazione dei debiti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012 (tributi erariali, regionali, locali, crediti verso INPS ed INAIL);
- anticipazione dalla banca, anche con il sostegno del Fondo Centrale di Garanzia;
- cessione del proprio credito.