La disciplina in materia di compensazione IVA prevede il ricorso al visto di conformità qualora il credito annuale superi il tetto massimo consentito: l’operazione è dunque subordinata all’apposizione del visto di conformità.
In alternativa si può optare per la dichiarazione sottoscritta da chi firma la relazione di revisione, che attesti l’avvenuta verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (obbligatorie ai fini delle imposte sul reddito e IVA) nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione.
Chi rilascia il visto di conformità per la compensazione IVA
Ai sensi dell’articolo 10 del D.L. 78/2009, i soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità sono: i responsabili dell’assistenza fiscale CAF-imprese, i dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti e esperti delle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti, o con diploma di ragioneria.
Per CAF-imprese si intendono i Centri di Assistenza Fiscale, costituiti dai soggetti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il responsabile, iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dovrà apporre il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.
I professionisti che intendono prestare attività di assistenza fiscale dovranno presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente, corredata da copia conforme della polizza assicurativa (il cui massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti, non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto), la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza nonché la dichiarazione che certifichi che il professionista:
- non ha riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.c. per reati finanziari;
- non ha procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e IVA;
- non si trova in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali.
Il professionista dovrà, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Su quali dichiarazioni si appone il visto
Il visto di conformità può essere posto solo sulle dichiarazioni annuali. Si rilascia mediante apposizione di firma e indicazione del codice fiscale del CAF o del professionista, a condizione che le dichiarazioni e le scritture contabili siano state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista.
Tuttavia è prevista la facoltà di affidare la predisposizione delle dichiarazioni e la tenuta della contabilità a soggetti non abilitati al rilascio del visto di conformità. In tal caso il contribuente potrà rivolgersi a un CAF o professionista abilitato, il quale controllerà (oltre alla presenza di eventuali errori di calcolo) la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA, la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e la corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione.
Come funziona il controllo
Quanto al controllo contabile – oltre a tutta la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% complessivo dell’IVA detratta nell’anno di riferimento della dichiarazione (da conservarsi in copia per attestare la corretta esecuzione dei controlli) – il CAF o il professionista dovrà verificare la presenza di:
- operazioni attive soggette ad aliquote in prevalenza più basse rispetto a quelle delle operazioni passive;
- operazioni imponibili;
- acquisti o importazioni di beni ammortizzabili;
- operazioni non soggette a imposta;
- operazioni non imponibili da parte di produttori agricoli.
Con l’apposizione del visto di conformità viene attestata l’esecuzione dei controlli indicati dall’art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Eventuali sanzioni a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti sarà applicata esclusivamente se vi sia discordanza tra quanto attestato e i dati emersi a seguito di liquidazione o controllo.
La sottoscrizione del revisore contabile
In alternativa al visto di conformità, abbiamo già accennato che i contribuenti sottoposti al controllo contabile possono effettuare la compensazione del credito IVA se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che ne esercitano il controllo. In tal caso è necessario considerare tre possibili opzioni sul controllo contabile:
- esercitato da un revisore esterno nella qualità di società di revisione: alla sottoscrizione dovrà provvedere il socio o l’amministratore della società;
- esercitato da un revisore nella qualità di persona fisica: alla sottoscrizione dovrà provvedere la persona fisica;
- demandato al collegio sindacale: alla sottoscrizione dovrà provvedere ciascun sindaco revisore.