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Agevolazioni fiscali per PMI e microimprese nelle ZFU

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Luglio 2013
Aggiornato 6 Febbraio 2023 16:12

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Sbloccati i fondi per le PMI delle 33 zone franche urbane individuate dal Dl Sviluppo bis: in arrivo esenzioni e sconti fiscali su Irpef, Ires, Irap, IMU e contributi da lavoro dipendente.

Presto in G.U. il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce dotazione finanziaria, modalità e termini per le agevolazioni fiscali a favore di micro e piccole imprese che si trovano nelle 33 “zone franche urbane” di Calabria, Campania e Sicilia.

Le ZFU (leggi cosa sono) individuate sono localizzate ad esempio a Napoli, Catania, Trapani, Termini Imerese, alcune zone di Palermo, Messina e Reggio Calabria, individuate nell’ambito del “Piano di azione Coesione“, a cui si aggiunge in via sperimentale il territorio dei Comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna (piano Sulcis).

Per sbloccare le agevolazioni – previste dal Decreto Sviluppo bis (Dl 179/2012, articolo 37) – è necessaria solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, firmato lo scorso 10 aprile ma solo ora in via di pubblicazione.

Il provvedimento riserva 303 milioni di euro per questi interventi (individuati nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”), integrabili con risorse messe a disposizione dalle Regioni interessate.

Le agevolazioni sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis” (leggi cosa sono): l’impresa può beneficiarne fino a un limite massimo di 200mila euro (oppure 100mila per quelle attive nel trasporto su strada) che tiene conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute sempre a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Esenzioni

Imposte sui redditi (IRPEF, IRES): l’esenzione riguarda solo il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. E’ pari al 100% per i primi cinque periodi di imposta, poi scende al 60% per i periodi di imposta dal sesto al decimo, al 40% per 11esimo e 12esimo, al 20% per i periodi di imposta 13esimo e 14esimo. Ai fini della determinazione del reddito non rilevano plusvalenze e minuvalenze (articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi), e le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR. Il limite di 100mila euro è maggiorato di 5mila euro per ogni nuovi dipendente residente nella ZFU.

=>Consulta: le agevolazioni fiscali per le imprese

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): esenzione valida per cinque periodi di imposta a partire da quello di accoglimento della domanda, sul valore della produzione netta nel limite di 300mila euro (articolo 1, comma 341, lettera b, legge 296/2006), non rilevano plusvalenze e minusvalenze.

Imposta municipale propria (IMU): l’esenzione vale per gli immobili situati nella ZFU, utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, e vale per quattro anni a partire da quello della domanda.

Contributi su retribuzioni da lavoro dipendente: l’esonero vale per i contratti a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a un anno, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU. E’ pari al 100% per i primi cinque anni, scende al 60% per gli anni dal sesto al decimo, al 40% per gli anni 11esimo e 12esimo, al 20% per 13esimo e 14esimo.

=> Consulta tutti i contributi e bandi per le microimprese

Requisiti PMI

Meno di 10 addetti e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro per microimprese; meno di 50 addeti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro per piccole imprese (allegato 1 al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e decreto del ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005).

Le aziende beneficiarie devono essere già costituite alla data di presentazione dell’istanza e iscritte al Registro Imprese, svolgono attività all’interno della ZFU, si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Regole specifiche

  • Nuovi minimi (contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, leggi qui la Guida al nuovo regime dei minimi) devono aver optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 244/2007.
  • I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge 388/2000 possono accedere alle agevolazioni solo comunicando all’Agenzia delle Entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.
  • Le imprese che svolgono attività non sedentaria devono avere almeno un ufficio o locale destinato all’attività all’interno della ZFU, e in più soddisfare almeno una di queste due condizioni:
  • Presso l’ufficio o locale nella ZFU deve essere impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore.
  • Almeno il 25% del proprio volume di affari deve arrivare da operazioni effettuate all’interno della ZFU.

Mappa ZfU

ZFU Regione ZFU Regione
Aci Catena Sicilia Mondragone Campania
Acireale Sicilia Napoli Campania
Aversa Campania Palermo (Brancaccio) Sicilia
Bagheria Sicilia Palermo (Porto) Sicilia
Barcellona Pozzo di Gotto Sicilia Portici (Centro Storico) Campania
Benevento Campania Portici (Zona Costiera) Campania
Casoria Campania Reggio Calabria Calabria
Castelvetrano Sicilia Rossano Calabria
Catania Sicilia San Giuseppe Vesuviano Campania
Corigliano Calabria Sciacca Sicilia
Crotone Calabria Termini Imerese Sicilia
Cosenza Calabria Torre Annunziata Campania
Enna Sicilia Trapani Sicilia
Erice Sicilia Vibo Valentia Calabria
Gela Sicilia Vittoria Sicilia
Giarre Sicilia
Lamezia Terme Calabria
Messina Sicilia

Accesso e fruizione

Le imprese in possesso dei requisiti presentano domanda al Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito di apposito bando. Nell’istanza bisogna indicare l’importo delle agevolazioni richieste e l’ammontare delle eventuali altre agevolazioni ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Sarà poi il ministero a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, e l’importo dell’agevolazione concessa.

Le agevolazioni si applicano sotto forma di riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento direttoriale.

Esclusi

L’agevolazione non può essere concessa ad alcune categorie di imprese (indicate dall’articolo 1 del Regolamento n. 1998/2006):

  • Imprese nel settore pesca e acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
  • Imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • Attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
  • Interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.
  • Imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002.
  • Imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

 

del 10 aprile 2013