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Il Decreto Lavoro semplifica Srls e Start-up innovative

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Luglio 2013
Aggiornato 22 Febbraio 2016 14:40

Il Dl Lavoro unifica le Slr a un euro aprendole a tutti e consente anche alle società di capitali di costituire una Start-up innovativa: ecco tutti i dettagli della nuova norma.

Novità inattese in materia di Srls e start-up innovative nel Decreto Lavoro (Dl 76/2013) in Gazzetta Ufficiale:  abolito il limite di età per aprire una srl semplificata, sparisce la srl a capitale ridotto, abolita la limitazione alle persone fisiche per le start up innovative.

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Srls a un euro

La Srls (Srl semplificata) – introdotta dal dl 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l’articolo 3 ha introdotto un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) – diventa l’unica forma di srl a un euro. Le Srls eredita e accorpa tutte le agevolazioni previste (es. spese ridotte di avvio). Non più riservata agli under 35 ma estesa a imprenditori e aspiranti tali di qualsiasi età, vede anche abolito anche l’obbligo di scegliere gli amministratori fra i soci e gli obblighi di vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato.

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Le Srlcr già iscritte al Registro Imprese diventano dal 28 giugno Srls. Pur abrogando le Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto), si sollecita un accordo fra Ministero dell’Economia e ABI «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata» (quest’ultima frase è stata modificata, sostiutendo la precdente espressione società a capitale ridotto».

Start up innovative

Si tratta delle nuove start up introdotte con il decreto sviluppo bis (articolo 25 Dl 179/2012), convertito con la legge 221/2012: come noto, devono rispettare determinati requisiti per ottenere le previste agevolazioni fiscali, normative, contributive e contrattuali (approfondisci requisiti e agevolazioni).

Ebbene, fra i requisiti richiesti:

  • Soci di maggioranza nei primi 24 mesi di vita dell’azienda non più necessariamente persone fisiche (abolita la lettera a del comma 2 dell’articolo 25): anche società di capitali possono diventare start up innovative.
  • Spesa minima in R&S: passa al 15% dal precedente 20% (modificata la lettera h dello stesso comma 2 dell’articolo 25).
  • Forza lavoro altamente qualificata: il requisito per cui almeno un terzo di dipendenti o collaboratori debbano essere in possesso di dottorato di ricerca (o stiano svolgendo il dottorato) o, se solo laureati, con almeno tre anni di ricerca, può essere sostituito dalla presenza, fra dipendenti o collaboratori, di almeno due terzi di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 270/2004 (modifica al punto 2 della stessa lettera h del comma 2 dell’art.25).
  • Privative industriali: vi vengono inseriti anche i diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore (un software originario registrato Siae). Qui, la modifica è al punto 3 dello stessa lettera h di cui sopra.

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Il commento del ministro

Il titolare dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, esprime soddisfazione per questi interventi, che rafforzano «il ruolo dell’imprenditorialità nella creazione di occupazione» perché oggi «chiunque in Italia, a prescindere dall’età, può aprire una società a costi pressoché nulli. Questa misura consente al Paese di compiere un balzo in avanti nelle classifiche internazionali sulla competitività e diventare più attrattivo per gli investitori esteri».

Secondo Zanonato, «negli anni a venire larga parte della nuova occupazione dipenderà dalla capacità di avviare nuove imprese innovative. Gli ultimi dati ci dicono che in pochi mesi sono nate nel nostro Paese quasi mille start-up e contiamo che, con l’allargamento dei requisiti, il numero possa raddoppiare entro la fine dell’anno».