Conto alla rovescia per due scadenze fiscali che possono riguardare imprese e imprenditori di PMI. Entro il 30 giugno bisogna pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili, detenuti al 1° gennaio 2014.
=>Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie
Rispetto al prezzo d’acquisto, con la rivalutazione cambia il valore del bene e la conseguente tassazione, applicandosi le imposte sui redditi diversi (articolo 67 del Tuir), pari al:
- 2% per partecipazioni non qualificate (sotto il 25% dei diritti di voto o il 20% del capitale) in società non quotate,
- 4% per partecipazioni qualificate (sempre in società non quotate) e terreni.
Va individuato il valore del bene al primo gennaio 2014. L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o come prima rata.
Il 30 giugno scade anche l’asseverazione della perizia necessaria per la rideterminazione, redatta da professionisti individuati dalla legge 448/2001 (articoli 5 e 7):
- partecipazioni societarie: iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o all’elenco dei revisori contabili.
- terreni: iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili.
=> Guida alle agevolazioni su terreni e aree edificabili
Casi particolari
E’ possibile procedere a una nuova rideterminazione anche se lo aveva già fatto in precedenza: in questo caso se la nuova perizia determina un valore inferiore del bene, si può sottrarre all’imposta dovuta quella già versata in occasione di precedenti rideterminazioni. In alternativa, si può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato.
I contribuenti che hanno rideterminato il valore di partecipazioni e terreni alla data del primo luglio 2011, versato la prima rata dell’imposta sostitutiva e rideterminano il valore alla data del primo gennaio 2013, non sono tenuti al versamento delle rate pendenti della precedente procedura (30 giugno 2014) e possono detrarre l’imposta già versata da quella dovuta per effetto della nuova rideterminazione.
I dati relativi alle rideterminazioni andranno indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2015 (quadri RM o RT): l’omissione di questo adempimento non pregiudica gli effetti dell’operazione ma comporta una sanzione formale da 258 a 2.065 euro, in base all’articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997, .