E’ possibile uscire dal lavoro in anticipo senza ritrovarsi esodati, e incassando la pensione piena, grazie ad una serie di norme previste dalla Riforma del Lavoro e dal Decreto Sviluppo bis che “salvano” i beneficiari dalla Riforma Fornero: la circolare n.24 del 19 giugno 2013 del Ministero del Lavoro chiarisce le possibili forme di pre-pensionamento pagato dall’azienda per i lavoratori con i seguenti requisiti:
- non più di 4 anni pe il raggiungimento dei requisiti pensionistici,
- dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti,
- risoluzione del rapporto di lavoro tramite incentivo all’esodo (dimissioni con accordo fra le parti) o licenziamento collettivo.
=>Leggi i requisiti per la pensione anticipata
Si tratta di una sorta di clausola salva esodati: questi accordi restano validi se sono stati siglati prima dell’entrata in vigore della riforma, il cambiamento in corsa delle regole non li fa rientrare nella platea degli esodati.
La norma si applica a tutti i lavoratori che pagano i contributi Inps (anche gestioni ex Enpals ed Inpdap) e alle altre gestioni di forme previdenziali obbligatorie.
Incentivo all’esodo
La Riforma del Lavoro (articolo 4, commi da 1 a 7 ter, legge 92/2012) prevede che: «nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale possano prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento» (leggi qui).
La circolare sottolinea che l’accordo , «anche nel caso in cui individui, in via diretta o indiretta, i lavoratori coinvolti, sarà vincolante nei confronti dei singoli dipendenti solo a seguito dell’accettazione da parte dei medesimi». Significa che ci vuole l’assenso esplicito del lavoratore coinvolto, senza il quale l’intesa fra azienda e sindacati non ha effetto. Solo così la cessazione del rapporto di lavoro sarà pertanto frutto di una risoluzione consensuale».
Licenziamento collettivo
In vcaso di procedura di licenziamento collettivo (ex articoli 4 e 24 della legge 223/91), il Decreto Sviluppo bis (dl 179/2012,, articolo 34, comma 54, lettere b,c), convertito con la legge 221/2012 aggiunge, al comma 1 dell’articolo 4 sopra esposto, due ulteriori fattispecie.
Ecco la prima: «la stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi, n.d.r.), ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria» (approfondisci qui).
Spiega il Ministero: «la procedura di licenziamento collettivo può sfociare in un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali che preveda l’impegno del datore di lavoro a farsi carico dei costi legati alla prestazione in questione». Il criterio di scelta (come previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 223/91), sarà costituito dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (comunque entro 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Sarà il lavoratore a scegliere se aderire o se optare per altre prestazioni come la mobilità. Se aderisce all’accordo accede a questa forma di pre-pensionamento e riceve una prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato. L’azienda continua a pagare all’Inps la contribuzione piena fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
=> Approfondisci le norme sul licenziamento collettivo
L’azienda recupera le somme versate all’Inps per l’apertura delle procedure di mobilità a titolo di anticipo (previste dall’articolo 4, comma 3, della legge 223/91). In realtà, il testo della legge parla del recupero delle somme versate in base all’articolo 5, comma 4, che però riguardano il trattamento di ingresso in mobilità dovuto al lavoratore: la circolare specifica che nel caso specifico questo anticipo non è dovuto del tutto (visto che il lavoratore non va in mobilità), e che di conseguenza si ritiene che il legislatore si riferisca alle somme corrisposte appunto in base all’articolo 4 a titolo di anticipazione.
L’azienda non è tenuta a versare il contributo per il licenziamento (il 50% dell’Aspi per ognii 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi tre anni) previsto dalla riforma del lavoro (art 2, comma 31) e può anche effettuare nuove assunzioni, senza dare ai lavoratori che accedono a questo trattamento il diritto di precedenza di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 223/1991.
Riduzione di personale dirigente
Seconda fattispecie prevista dal Decreto Sviluppo bis: si estende l’opzione del pre-pensionamento anche ai processi di riduzione del personale dirigente, con prestazione di importo pari alla pensione. In questo caso, l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che firma il contratto collettivo di lavoro della categoria, a prescindere dalla rappresentatività della stessa presso il datore di lavoro coinvolto. Questa possibilità è del tutto simile alla prima (accordo fra le parti), e di conseguenza è necessaria l’adesione del dirigente.
Requisiti
La norma si applica a tutte le aziende di tutti i settori, purchè sopra i 15 dipendenti: il ministero specifica che si calcolano con riferimento al semestre precedente, includendo tutti i dipendenti con qualcune qualificati, esclusi apprendisti, contratti di inserimento o reinserimento. Il possesso del requisito contributivo del lavoratore è verificato dall’Inps, tenendo conto dell’adeguamento Istat alla speranza di vita (che alza l’età pensionabile) e delle regole sulla pensione vigenti al momento della stipula dell’accordo.
Come ottenere la pensione anticipata
Presentare domanda all’Inps, accompagnata da fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Le modalità di presentazione sono stabilite dall’Inps, e devono allegare l’elenco dei lavoratori coinvolti nella procedura di esubero. Sarà l’Inps a calcolare l’importo della procedura, quello della fideiussione, i contributi.
Attenzione: è possibile prevedere una tipologia di accordo in base al quale la cessazione del rapporto di lavoro si produce al raggiungimento dei requisiti oggettivi (cioè a 4 anni dalla pensione).