Con l’iscrizione al Registro delle Imprese, le Reti d’impresa acquisiscono autonomia giuridica, ossia diventano un nuovo soggetto di diritto (definite Reti-soggetto), giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto di rete.
Ad esse non si applica l’agevolazione fiscale che prevede la sospensione d’imposta per la parte degli utili d’esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare:
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A chiarire questo punto sull Reti d’impresa con autonoma soggettività giuridica e gestionale è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E, nella quale viene precisato anche che le Reti-soggetto hanno rilevanza anche dal punto di vista tributario e sono pertanto un autonomo soggetto passivo di imposta ai fini IRES, IRAP e IVA.
La stessa circolare (leggi al link sopra), chiarisce quali sono le Reti-Soggetto e quali le “Reti-contratto”.
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La motivazione per cui le Reti-soggetto non possono usufruire dell’agevolazione fiscale è che l’Unione Europea impone che gli aiuti di Stato siano consentiti solo se il soggetto non ha personalità giuridica autonoma.