In Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2013 il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alle modalità di comunicazione della chiamata per il lavoro intermittente, in attuazione delle modifiche apportate dalla Riforma Fornero (L. 92/2012) al decreto Biagi (art. 35, comma 3bis D.Lgs. 276/2003).
Diventano ufficiali standard e regole per la trasmissione delle comunicazioni alle quali sono obbligati i soggetti abilitati in caso di prestazione di “job on call”.
=> Lavoro intermittente: chiamata, contratto e tutele
Le regole riguardano i datori di lavoro in cerca di addetti per prestazioni discontinue e periodi predeterminati, non superiori a 30 giorni.
Quello che deve essere inviato è il modello di comunicazione “UNI- intermittente”, contenente i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.
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Le modalità di invio individuate sono:
- inoltro via PEC, all’indirizzo di posta elettronica certifica intermittenti@lavoro.gov.it;
- inoltro mediante servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro;
- inoltro via SMS (numero 339.9942256), solo in caso di prestazioni che vengono rese non oltre le 12 ore dalla comunicazione e contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;
- inoltro via fax (numero 848800131) alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente, una novità del Decreto che può essere utilizzata però solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, ovvero dei precedenti sistemi di trasmissione.
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Ricordiamo che in caso di violazione degli obblighi di comunicazione alla DTL sono previste sanzioni amministrative che vanno da 400 euro a 2.400 per ogni lavoratore per cui non è stato inviato il modello UNI- intermittente.
Per maggiori informazioni consulta il sito del Ministero del Lavoro