Tratto dallo speciale:

Credito al consumo: guida per consumatori e imprenditori

di Nicola Santangelo

12 Giugno 2013 10:54

logo PMI+ logo PMI+
Indebitamento per acquisto di beni e servizi come formula alternativa di pagamento: focus su credito al consumo per famiglie e imprenditori.

Tra le imprese italiane si ricorre in maniera oggi, in maniera qausi sistematica, alla richiesta di finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli – conservando la liquidità  per le spese correnti – così che, attraverso la rateizzazione del prestito, si possa percepire in misura inferiore la gravosità dell’onere.

Credito al Consumo: Rapporto 2013 su mutui e prestiti

Tra le famiglie, invece, si è imposto il credito al consumo, concesso ai privati sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o analoga facilitazione ma solo per scopi estranei a quelli imprenditoriali o professionali (DLgs. 385/1993, articolo 121).

Ciò vuol dire che anche imprenditori e professionisti possono ricorrervi, purché con finalità estranee al proprio business.

Credito al Consumo: le direttive per fidi e prestiti

Le operazioni ammesse

Rientrano nella categoria: vendita a rate con riserva di proprietà, leasing traslativo al consumo, pagamenti rateizzati tramite carta di credito, prestiti personali, cessioni del quinto dello stipendio e aperture di credito in conto corrente semplice (si può utilizzare una volta sola) o regolato mediante il conto (si può utilizzare più volte, effettuando rimborsi totali o parziali e attingendo al credito reintegrato).

=>Scopri tutte le opportunità di accesso al credito

Chi eroga il credito

L’esercizio del credito al consumo è riservato a banche, intermediari finanziari e, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo, ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica.

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco dell’UIC (Ufficio Italiano Cambi), possono esercitare l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, purché abbiano:

  • forma giuridica di Società per azioni, in accomandita per Azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
  • esclusivo di attività finanziarie nell’oggetto sociale;
  • capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle SpA.

TAEG

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua rispetto al credito concesso. Comprende interessi e oneri (rimborso del capitale e interessi, spese di istruttoria, di riscossione rimborsi e di incasso rate, di assicurazione o garanzie, eventuale commissione del mediatore creditizio e altre spese contemplate dal contratto).

Se l’operazione di credito al consumo prevede l’applicazione di un tasso variabile, il TAEG deve essere calcolato ipotizzando che le condizioni esistenti al momento della stipula rimangano costanti per tutta la durata del rapporto.

Il contratto

Prima di concludere il contratto, il finanziatore assolve agli obblighi di trasparenza mettendo a disposizione del consumatore tutte le informazioni su diritti e strumenti di tutela, intermediario, tassi, spese, oneri, condizioni contrattuali e rischi delle operazioni.

La bozza del contratto va consegnata prima della stipula al cliente che ne abbia fatto richiesta. Il testo va redatto per iscritto in due copie – una delle quali per il debitore (diversamente il contratto sarà nullo) – e dovrà indicare:

  • ammontare e modalità del finanziamento;
  • numero, importi e scadenza delle rate;
  •  TAEG;
  • eventuali clausole di modifica TAEG;
  • oneri esclusi dal calcolo TAEG;
  • eventuali garanzie richieste;
  • eventuali coperture assicurative.

In caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, il TAEG è da intendersi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; la scadenza del contratto è a trenta mesi, nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

Assieme al contratto dovrà essere consegnato il documento di sintesi con le principali condizioni contrattuali ed economiche del rapporto di credito.

Inadempienza del consumatore. L’articolo 1525 del codice civile prevede che, ancorché esistenti patti contrari, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.