Gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soggetti con cui intrattengono rapporti. Da quest’anno anche allo scopo di creare liste selettive di contribuenti a rischio di evasione fiscale.
La L. 214/2011 impone (ai soggetti indicati all’art 7, comma 6, del Dpr 605/1973) l’invio delle movimentazioni entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello in cui sono intercorse. Deroghe per i dati 2011, che si comunicano entro ottobre 2013, e per quelli 2012, da inviare entro marzo 2014.
Lo scorso marzo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quali dati inviare, in ottemperanza alla nuova normativa sulle comunicazioni al Fisco su conti correnti, carte di credito e transazioni finanziarie. L’Allegato 1 del Provvedimento 25 marzo 2013 individua la “Tabella dei saldi iniziali e finali e delle movimentazioni”:
=>Scopri i nuovi dati oggetti di comunicazione
Per i conti corrente, acquistano rilievo i saldi contabili dell’anno precedente e di fine anno, l’importo totale degli accrediti e addebiti dell’anno.
Per i rapporti di gestione patrimoniale si porrà attenzione al valore del patrimonio a fine anno precedente e in corso, a investimenti e disinvestimenti nell’anno.
Per le carte di credito si darà rilievo al plafond utilizzato e per le cassette di sicurezza al numero di accessi effettuati nell’anno.
L’invio dei dati sarà garantito dal canale telematico predisposto dall’Agenzia delle Entrate e denominato Sid – Sistema di interscambio dati con tecnologia FTP (leggi come funziona) e PEC per file oltre i 20 MB. La procedura approvata dal Garante Privacy (leggi di più) sarà usata dai soli operatori finanziari registrati a Entratel o Fisconline.
I dati all’Agenzia saranno oggetto di verifica della congruità rispetto ai propri database, concedendo 2 mesi per effettuare il reinvio per eventuali inesattezze. Il software incrocia i dati evidenziando le differenze tra redditi e saldi delle movimentazioni finanziarie, individuando così i soggetti a rischio evasione.
Al contribuente spetta dimostrare che le somme transitate sul proprio conto non costituiscano reddito imponibile visto che il Fisco, in mancanza di giustificazione, è legittimato a ritenere che qualsiasi versamento costituisca reddito.
Per quanto riguarda i prelevamenti, invece, la presunzione non ha valore in fase di accertamento se il contribuente non dichiara reddito d’impresa né reddito derivante da lavoro autonomo: non è infatti possibile desumere secondo un meccanismo automatico che il prelievo sia un investimento, e che quindi favorisca la produzione di reddito.
In caso di accertamento il contribuente deve difendersi giustificando l’irrilevanza delle operazioni evidenziate dall’amministrazione finanziaria ai fini della costituzione del reddito, in caso contrario verrà eseguita una rettifica con conseguente integrazione delle imposte.