Le PMI sotto i 10 dipendenti non pagano i contributi per i primi tre anni di contratto agli apprendisti: lo sottolinea l’INAIL nella circolare 27/2013 del 24 maggio, con la quale fa il punto sulle novità degli ultimi anni sull’apprendistato.
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Riformato con il Testo Unico (Dlgs 167/2011) e poi riveduto dalla Riforma del Lavoro Fornero (legge 92/2012). I riflessi sul fronte contributivo sono parecchi, con sgravi per le PMI.
Assunzioni 2012-2016
L’esenzione per le micro-imprese è contenuta nella Legge di Stabilità 2012 (art. 2 comma 1 legge 183/2011) per le assunzioni da gennaio 2012 fino a dicembre 2016 (per i primi 3 anni di contratto).
Si tratta di un’agevolazione concessa nell’ambito dei cosiddetti aiuti minori (de minimis), per i quali non scattano le restrizioni UE a quelli di Stato.
Altre assunzioni
In condizioni non agevolate il datore di lavoro versa la quota contributiva del 10%, mentre quella a carico del lavoratore è pari al 5,84%. La Finanziaria 2007, per le assunzioni nelle micro-imprese di apprendisti fuori dal periodo 2012-2016 – prevede una aliquota ridotta per le aziende:
- 1,5% per periodi contributivi maturati nel 1° anno di contratto
- 3% per i periodi contributivi maturati nel 2° anno di contratto
Per gli anni successivi si torna all’aliquota del 10%.
Contributo ASPI
Da gennaio 2013 i datori di lavoro devono pagare il contributo aggiuntivo per finanziare l’ASPI (1,61%), anche sui contratti di apprendistato agevolati 2012-2016 esenti da altri versamenti.
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Regole di assunzione
Sempre da gennaio 2013, inoltre, un’azienda può assumere un numero di apprendisti pari al massimo ai 2/3 delle maestranze specializzate e qualificate in servizio (prima il rapporto era del 100%). Anche qui c’è una deroga per le PMI, quando hanno fino a 10 dipendenti: per loro, il rapporto fra apprendistati e contratti pieni resta al 100% (quindi se ad esempio ci sono tre assunti con contratto pieno, possono esserci anche tre apprendisti.
Mentre le aziende non possono assumere apprendistati se nei 36 mesi precedenti non hanno stabilizzato almeno il 30% degli apprendisti (percentuale valida fino l 2015), aziende o artigiani sotto i 10 dipendenti non subiscono questa limitazione: si applicano gli eventuali tetti fissati dai contratti collettivi di lavoro.
n. 27 del 24 maggio 2013