L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E/2013 ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione delle novità fiscali relative alla deducibilità delle auto aziendali, o meglio sulla determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di applicazione delle nuove limitazioni.
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Si tratta delle restrizioni imposte dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Decreto Salva Italia), nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
Più in particolare la deducibilità dei costi delle flotte aziendali è passata dal 40% al 20% per le auto utilizzate per i soli scopi aziendali e dal 90% al 70% per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente.
L’Agenzia chiarisce che la nuova deducibilità dei costi della auto aziendali impone il ricalcolo degli acconti d’imposta 2013, in base a quanto stabilito dalla Legge n. 92/2012, i contribuenti devono ricalcolare gli acconti 2013 prima degli appuntamenti di giugno (o luglio con la prima rata dell’acconto).
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«Per ragioni di ordine logico – sistematico, si ritiene che la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico debba essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità», si legge nella circolare dell’Agenzia.
In sostanza bisogna agire come se le nuove regole fossero entrate in vigore dal 2012.
Per maggiori informazioni leggi la circolare n. 12/E/2013