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Detrazioni IRPEF: tutte le novità fiscali 2013

di Barbara Weisz

6 Maggio 2013 14:42

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Le nuove detrazioni e le novità IRPEF, gli sconti IVIE e IVAFE, le norme fiscali su persone fisiche e contribuenti con attività all'estero nella circolare omnibus delle Entrate.

Detrazioni per figli a carico e sulle erogazioni liberali, rivalutazioni di reddito dominicale e agrario, imposte IVIE e IVAFE: la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/E fa luce sulle variazioni legislative in materia di IRPEF e imposizione sulle attività all’estero introdotte dalla Legge di Stabilità (228/2012).

Dalla stessa circolare novità fiscali anche su:

Come cambia l’IRPEF 2013

Detrazione figli a carico (art. 1 comma 483 legge di Stabilità, leggi di più), il cui calcolo avviene attraverso un complicato meccanismo che rende l’imposta inversamente proporzionale al reddito. Di fatto risulta in aumento di:

  • 950 euro (da 800) per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni (compresi figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
  • 1.220 euro (da 900) per ciascun figlio sotto i tre anni.
  • 400 euro (da 220) per ogni figlio portatore di handicap.

=>Detrazioni IRPEF figli a carico: calcolo e aumenti 2013

Erogazioni liberali al Fondo ammortamento Titoli di Stato (art. 1 comma 524), introdotta una nuova detrazione del 19%: il conferimento deve essere stato effettuato mediante versamento bancario o postale, l’agevolazione vale per soggetti IRPEF e IRES.

Proroga per il 2013 della detrazione per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti (art. 1 comma 526): attenzione, la detrazione 2012 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF 2013, e anche l’acconto IRPEF 2014 non deve tenere conto della proroga (anche qui, l’importo va calcolato senza tener conto della detrazione).

=>Guida alle detrazioni fiscali per la Dichiarazione dei Redditi 2013

Lavoratori frontalieri: confermata per il 2013 la franchigia di 6.700 euro per i lavoratori dipendenti (art.1 comma 549).

Rivalutazione redditi dominicale e agrario (art. 1 comma 512): ulteriore sconto del 15%, per il triennio 2013-2015, che si aggiunge alle rivalutazioni dell’80% (reddito dominicale) e 70% (reddito agrario) già applicate. Unica eccezione, i redditi da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola: in questo caso, la rivalutazione aggiuntiva è del 5%.

Rideterminazione del valore di titoli non negoziati in mercati regolamentati, terreni edificabili o agricoli (art. 1 comma 512): riguarda i beni posseduti dal primo gennaio 2013, la relativa perizia giurata va redatta entro il 30 giorno 2013. Stessa data (in realtà, lunedì primo luglio, il 30 giugno è domenica) per il versamento dell’imposta, pari al 2% del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non qualificate, al 4% per partecipazioni qualificate e terreni. Il pagamento può essere diviso in tre rate di pari importo, con interessi del 3% per il 2014 e il 2015, da versare contestualmente a ciascuna rata (scadenza annuale, sempre il 30 giugno).

=> Ecco la sintesi di tutte le novità fiscali della Legge di Stabilità 2013

IVIE e IVAFE 2013

Le imposte sugli immobili all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE) si pagano a partire dal 2012, e non più anche sul 2011 (art. 1 commi 518, 519). I versamenti 2011 si considerano automaticamente come acconto sull’imposta 2012. L’eventuale saldo a conguaglio va fatto entro il 17 giugno 2013 (il termine per il saldo IRPEF 2012). Chi ha pagato l’imposta 2011 e non deve più pagarla nel 2012 (ad esempio, perché ha venduto l’immobile), è in credito, e può recuperarlo in tutti i modi previsti per i versamenti fiscali in eccesso. Chi non ha pagato la tassa 2011 non deve alcuna sanzione, ma deve versare la tassa 2012 entro il 17 giugno 2013.

=> Consulta le novità fiscali 2013 su IMU, IRPEF e IVIE

Cambiano anche le modalità di versamento, equiparate all’IRPEF: bisogna versare l’acconto 2013 entro il 17 giugno, mentre la scadenza per il secondo acconto è novembre 2013.

IVIE:

  • Estesa a tutti i contribuenti residenti in Italia l’aliquota agevolata dello 0,40% per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale (prima era riservata ai soli dipendenti pubblici all’estero).
  • Gli immobili esteri adibiti a prima casa e quelli non locali su cui si paga l’IVIE non concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF (equiparazione norme IMU).

IVAFE: l’imposta fissa di 34,20 euro è estesa a tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dai residenti in Italia (prima circoscritta a Stati UE, Islanda e Norvegia). Negli altri paesi l’imposta prima era proporzionale. In questo modo, il trattamento fiscale è equiparato a quello dell’imposta di bollo italiana su queste attività finanziarie.

=> Approfondisci la tassa sulle attività finanziarie all’estero

Attività finanziarie

Per le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari inviate a soggetti diversi dalle persone fisiche, dal 2013 sale a 4mila500 euro la soglia massima su cui applicare l’imposta di bollo dell’1,5 per mille (art. 1 comma 509). Le modalità di applicazione sono le stesse previste per il 2012 per la soglia dei 1200 euro.