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IRAP e beni d’impresa: Contabilità e Fisco

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Maggio 2013
Aggiornato 24 Aprile 2014 14:51

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Stretta sulla deducibilità delle auto aziendali, maggiori deduzioni IRAP, novità per le società agricole: le novità fiscali sul reddito d'impresa nella circolare delle Entrate.

Dall’IRAP alle auto aziendali, sono parecchie le novità fiscali per il reddito d’impresa nel 2013, introdotte soprattutto con la Legge di Stabilità. Tutti i chiarimenti applicativi sono forniti nella circolare omnibus 12/E dell’Agenzia delle Entrate.

=> Leggi anche: novità fiscali 2013 su IVA e Fatturazione

Auto aziendali

La deducibilità scende al 20% (dal 27,5% fissato dalla riforma del lavoro, che aveva a sua volta abbassato il precedente tetto del 40%). La nuova aliquota, fissata dall‘art.1 comma 501 della legge di stabilità, legge 228/2012, riguarda autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come attività d’impresa e i veicoli utilizzati nell’esercizio di arti o professioni in forma individuale.

  • Per esercizio di arti o professioni, la deducibilità è concessa limitatamente ad un solo veicolo
  • Per società semplici e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, per un veicolo per ogni socio o associato.

Restano invariati gli altri tetti di deducibilità:

  • 80% per veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
  • 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (aliquota aggiornata dalla riforma del lavoro, legge 92/2012).

Limiti relativi al costo del veicolo: non si tiene conto del costo che eccede 18 mila 75,99 euro per autovetture e autocaravan, 4mila 131,66 euro per i motocicli, 2mila 65,83 euro per i ciclomotori.

Per la locazione finanziaria: costo di locazione e  noleggio che eccede 3mila 615,20 euro per autovetture e autocaravan, 774,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori.

Infine, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio non si tiene conto del costo di acquisizione che eccede 25mila 822,84 euro.

Attenzione: per gli acconti 2013, si calcola l’imposta del periodo precedente applicando le nuove percentuali di deducibilità del 20%.

=> Consulta la guida alla gestione contabile delle auto aziendali

Deduzioni Irap

Sono aumentate alcune deduzioni (comma 484 art. 1 legge di stabilità):

  • Deduzione base sul lavoro dipendente: l’importo deducibile per ogni dipendente a tempo indeterminato sale da 4mila600 a 7mila500 euro, quello per le donne e i giovani sotto i 35 anni sale da 10mila600 a 13mila 500 euro.
  • Deduzione maggiorata sul lavoro dipendente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: sale da 9mila200 euro a 15mila euro per ogni dipendente a tempo indeterminato, e a 21mila euro (dai precedenti 15mila200) per donne e giovani sotto i 35 anni.

Infine, sono state corrette al rialzo le soglie di deducibilità:

  • 8mila euro se la base imponibile non supera 180mila 759,91 euro.
  • 6mila euro se la base imponibile sale fino a 180mila 839,91 euro.
  • 4mila euro fino a 180mila 919,91 euro.
  • 2mila euro fino a 180mila 999,91 euro.

Corretto al rialzo anche l’importo aggiuntivo spettante alle Snc (2.500 euro), alle Sas (1875 euro), agli imprenditori individuali (1250 euro), a professionisti e associazioni professionali, 625 euro.

Tutti i nuovi aumenti si applicano dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, quindi dal periodo d’imposta 2014 per chi segue l’anno solare.

=> Vai allo speciale Irap

Società agricole

Sono stati abrogati, dal periodo di imposta in corso al primo gennaio 2013:

  • per le società agricole (di persone, srl e cooperative), la possibilità di scegliere l’imposizione dei redditi su base catastale.
  • Per gli imprenditori agricoli (società di persone o srl), il regime forfetario del 25%.

Avviamento e altre attività immateriali

L’imposta sostitutiva del 19% per affrancare avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato, anziché in quello d’esercizio si paga in un unico versamento, non in tre rate.

Va indicata nella dichiarazione relativa ai redditi 2012 (quindi, in Unico 2013), a meno che i contribuenti non l’abbiano già fatto in Unico 2012 e non abbiano variazioni da comunicare.

Rinviati di cinque anni gli effetti fiscali del regime base (al 2017) e del nuovo regime (al 2019).