Niente sanzioni per datori di lavoro e sostituti d’imposta che hanno commesso errori sull’applicazione della detassazione dei premi produttività tra gennaio e luglio 2011, purché siano stati effettuati entro il 16 dicembre 2011 i versamenti corretti, interessi compresi.
=> Leggi di più sulla detassazione produttività
Una buona notizia annunciata dallo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, durante il Forum Lavoro organizzato dai Consulenti del Lavoro che evidenziavano da tempo questa criticità (leggi di più).
La detassazione dei premi produttività (che prevede l’applicazione di una aliquota agevolata del 10%) è soggetto alla sottoscrizione di accordi collettivi di disciplina a livello territoriale, secondo le regole stabilite per legge. E in passato l’Agenzia delle Entrate è stata piuttosto rigida su questo punto, tanto che con riferimento all’incentivo concesso per il 2011 aveva vietato la fruizione dell’agevolazione antecedentemente alla sottoscrizione dell’accordo collettivo.
=> Vai agli accordi detassazione produttività 2013
In sostanza l’Agenzia non concede alle parti sociali una delega sull’attuazione dell’incentivo tanto ampia da poter prevedere la sua retroattività. Così a suo tempo l’Agenzia aveva concesso di sanare le posizioni relative all’erronea applicazione della detassazione a somme erogate a seguito di accordi non formalizzati, fissando la scadenza al 16 dicembre 2011.
=>Vai alla Guida fiscale ai Premi di Produttività
E ora Befera conferma che non vi sarà alcuna sanzione per chi ha regolarizzato la propria posizione, restituendo entro tale data le somme indebitamente attribuite ai lavoratori con riferimento alla detassazione produttività, comprensive degli interessi.