La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) ha introdotto una nuova imposta sulle attività finanziarie: l’IVAFE, o Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero.
Questo significa che i residenti in Italia in possesso di attività finanziarie all’estero – come partecipazioni, obbligazioni, contratti di natura finanziaria, derivati, metalli preziosi e così via – dovranno pagare l’IVAFE già a partire dall’anno di imposta 2012, con le stesse modalità con le quale vengono versati acconto e saldo IRPEF.
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Dell’IVAFE se ne era già parlato in occasione della Manovra Monti (D.L. n. 201/2011, art. 19) ma poi la sua entrata i vigore, prevista già dall’anno di imposta 2011, è slittata per prendere il via con la Legge di Stabilità 2013, seppur con alcune modifiche introdotte dall’art. 1, commi 518 e 519.
La prima, fondamentale, modifica è stata quella di posticipare l’entrata in vigore dell’IVAFE al 2012 invece del 2011, poi sono state introdotte le nuove modalità di versamento, assimilate a quelle IRPEF.
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Per chi, seguendo quanto inizialmente stabilità dal Decreto Salva Italia, avesse già versato l‘IVAFE per il 2011, la quota versata non va persa ma va considerata come un acconto versato l’anno precedente per l’IVAFE dovuta per l’anno d’imposta 2012.
Per quanto concerne invece il calcolo dell’IVAFE, la somma dovuta è pari allo 0,1% (1 per mille) annuo sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, ovviamente considerando la quota di possesso ed il periodo di detenzione.
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Poi dal 2013 l’imposta salirà allo 0,15% (1,5 per mille) annuo del valore delle attività finanziarie.
Unica esenzione concessa al versamento dell’IVAFE è riservata a coloro per cui l’importo da pagare non supera i 12 euro.