Con la risoluzione n. 6/E dell’11 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per compensare ritenute che avanzano a soci da parte di società e associazioni che utilizzano il credito IRPEF per pagare le imposte.
Il codice per compensare pagamenti fiscali e contributivi con credito IRPEF da ritenute residue riattribuite dai soci (circolare 56/2009 del 23 dicembre 2009) è il 6830.
L’indicazione dovrà avvenire tramite modello F24 nell’apposita sezione Erario, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “Importi a credito compensati”, mentre l’anno di imposta da indicare è quello in cui le ritenute residue sono riattribuite alla società o associazione nel formato “AAAA”.
La risoluzione interessa i soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR: società di persone, imprese familiari, studi associati tra artisti o professionisti, società di fatto e quelle di armamento.