Devono versare l’ IRAP anche i professionisti che esercitano attività di lavoro autonomo nel caso in cui esternalizzino propri servizi: lo ha chiarito la Corte di Cassazione si è espressa sull’imposizione, fornendo nuove indicazioni per gli autonomi che svolgono attività non di impresa commerciale.
Professionisti e IRAP
Entrando nel particolare di quanto stabilito dalla sentenza n. 8962, il professionista che affida abitualmente a terzi le attività di sostegno e potenziamento all’esercizio della professione in base ad un contratto di fornitura è soggetto all’IRAP. Ricorrere all’outsourcing, nella fattispecie, costituisce presupposto impositivo qualora si configuri come attività autonomamente organizzata ( =>Scopri quando il professionista paga l’IRAP).
Outsourcing
Il motivo è che la collaborazione continuativa, quindi non occasionale, tra il professionista e le aziende esterne – soprattutto nel caso in cui questo rapporto porti a notevoli compensi corrisposti a terzi – debitamente riportati in dichiarazione come nel caso in esame da parte della Cassazione, costituisce quindi il presupposto dell’esercizio abituale di attività autonomamente organizzata (leggi i chiarimenti sulla applicabilità IRAP). Nella sentenza si precisa che tale presupposto sussiste «non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura».
Autonoma organizzazione
In generale i requisiti necessari ad individuare l’autonoma organizzazione prevedono che il professionista:
- è responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.