Per applicare deduzioni fiscali ai costi degli appalti ci vuole un contratto scritto, non bastano altre documentazioni, come le fatture: lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7897 del 28 marzo 2013, accogliendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul caso della costruzione di un capannone.
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La vicenda nasce da un avviso di accertamento che il Fisco aveva inviato nel 1995 nei confronti di un’impresa, chiedendo di recuperare imposte Irpeg e Ilor, ritenendo non valide le detrazioni effettuate su fatture per la costruzione di un capannone. Le somme sono ingenti, intorno ai 383 milioni di vecchie lire (circa 190mila euro).
L’impresa, davanti alla richiesta del fisco, aveva presentato ricorso, e mentre il pronunciamento della commissione tributaria provinciale era stato negativo, in appello la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna le aveva dato ragione (sentenza n. 11/01/10, depositata il 12 febbraio 2010). Il giudizio di secondo grado aveva stabilito che, anche in mancanza di un contratto di appalto scritto, c’erano regolari fatture, che potevano ritenersi sufficienti per portare i costi dei lavori in detrazione, pur davanti a qualche irregolarità nella contabilità giornaliera.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso e la Cassazione lo ha accolto, rigettando di fatto la sentenza di secondo grado. Secondo la Suprema Corte, un appalto di importo molto considerevole va stipulato con atto scritto, o comunque in maniera da lasciare una traccia documentale. Fra l’altro, l’impresa non ha sufficientemente argomentato il motivo per cui non aveva ritenuto necessario stipulare il contratto, pur davanti a un appalto per una somma ingente. Comunque sia, senza il contratto di appalto, secondo la Cassazione l’impresa non aveva diritto alla detrazione di imposta.
La Cassazione fa anche presente che, davanti a una contestazione formale (e adeguatamente comprovata) dell’amministrazione finanziaria per indebita detrazione di fatture, è il contribuente che deve dimostrare la legittimità della detrazione (per esempio, esibendo il contratto): le scritture contabili non bastano, anche perché facilmente falsificabili.