Stangata in arrivo per i contributori volontari INPS: la circolare con le indicazioni operative e le aliquote 2013 per lavoratori dipendenti non agricoli, gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata riserva rincari.
La variazione tendenziale dell’inflazione presa come base per gli aumenti delle aliquote contributive 2013 è il 3% misurato nel 2011 e nel 2012.
Artigiani e commercianti
Le aliquote per gli artigiani: titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, 21,75%; collaboratori di età non superiore ai 21 anni, 18,75%.
Per i commercianti titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, 21,84%; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, 18,84%.
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Le aliquote si applicano al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dall’art. 3 della legge 233/1990. La classe da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
La circolare riporta con precisione tutte le tabelle con le classi di reddito.
Gestione separata
Si considera esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, che è pari, per l’anno 2013, al 27%.
Il minimale 2013 per l’accredito contributivo è di 15mila 357 euro, quindi l’importo minimo dovuto non potrà essere inferiore a 4mila 146,39 euro su base annua, e a 345,54 euro su base mensile.
L’importo deve essere determinato in base alle disposizioni dell‘art. 7 del Dlgs 184/1997, quindi applicando l’aliquota all’importo medio dei compensi percepiti nell‘anno di contribuzione precedente alla data della domanda.
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati, ovvero 1 luglio, 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo.
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Dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria dopo il 31 dicembre 1995, l’aliquota conributiva 2013 aumenta dello 0,5%, ed è pari al 32,37%. Se invece sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, l’aliquota resta al 27,87%.
Ecco i nuovi minimali:
- Retribuzione minima settimanale pari a 198,17 euro (da 192,4 del 2012).
- Prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92), 45mila 530 euro (da 44mila 204 euro).
- Massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore all’1 gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo (art. 2, comma 18, legge 335/1995), 99mila 34 euro (da 96mila 149).
Settore trasporti
Per gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI), e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato l’aliquota resta al 33%.
Per i prosecutori volontari del Fondo Volo, restano invariate anche le aliquote contributive differenziate in relazione a data di iscrizione al Fondo, anzianità complessivamente maturata (anche in gestioni diverse) al 31 dicembre 1995, e adesione ai fondi complementari. Quindi:
- per gli iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%.
- Per gli iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva a fine 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,7% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997).
- Per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, stessa aliquota prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD, quindi 33%, maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del Dlgs 164/1997 (5%), quindi pari al 38%. Per permettere il conguaglio della contribuzione già versata con l’aliquota del 37,70% dal 2007 al 2012 sarà spedita apposita comunicazione con relativo bollettino Mav.