Più tempo per la Dichiarazione IMU e per le aliquote comunali: il Decreto Debiti PA – che sblocca i crediti pregressi nei confronti delle imprese – interviene anche in materia di imposta municipale propria, indicando nuove scadenze per la comunicazione dei contribuenti e per la pubblicazione delle delibere su aliquote e detrazioni rispetto al tributo.
Dichiarazione IMU
I termini di presentazione della Dichiarazione IMU, sin dalla sua nascita nel 2012 sono stati oggetto di rinvii e rettifiche, tanto da generare il caos tra i contribuenti.
Ecco perché, oltre allo sblocco dei pagamenti verso le imprese da parte della Pubblica Amministrazione, il legislatore ha deciso che era arrivato il momento di definire una data unica per la presentazione delle Dichiarazioni IMU.
Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 85 (articolo 10, comma 4) ha modificato il comma 12 ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, prevedendo che la Dichiarazione IMU debba essere presentata entro fine giugno.
La data è stata definita in modo univoco per tutti i soggetti interessati dall’adempimento dichiarativo.
=>Dichiarazione IMU: i moduli nei singoli Comuni
La dichiarazione IMU, quindi, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Di conseguenza, viene meno la regola di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla data di possesso dell’immobile o di significativa variazione, tornando di fatto alla scadenza unica già prevista con l’ICI.
Prima rata IMU: aliquote 2013
Contemporaneamente, arrivano dal Ministero delle Finanze nuove indicazioni rispetto al pagamento della prima rata IMU 2013, che deve avvenire entro il 17 giugno in base alle aliquote stabilite dai Comuni e che sono in corso di definizione in questi giorni: dovranno essere pubblicate dal Ministero entro il prossimo 30 aprile.
=>IMU 2013: nuove scadenze e regole prima rata
Nel caso in cui i Comuni non riescano ad accordarsi su nuove aliquote o ritenessero adeguate le precedenti aliquote, rimarranno in vigore quelle previste per il 2012. Se anche nel 2012 i Comuni non avevano provveduto ad apposita delibera, allora si applicheranno le aliquote standard nazionali (0,4% per la prima casa e 0,76% per altri immobili).
In sintesi: le delibere comunali devono essere comunicate per via telematica tramite il portale del federalismo fiscale, ma, in caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio delle novità per il 2013, il versamento della prima rata IMU va effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno (con eventuale conguaglio) in base alle delibere pubblicate entro il 16 novembre 2013 ma, in caso di mancata pubblicazione entro tale scadenza, si farà riferimento alle aliquote indicate nelle delibere rese note entro il 16 maggio o, in assenza anche di quelle, alle aliquote 2012.