In questo articolo analizziamo i casi in cui è possibile stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (ex artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003) rispettando i nuovi criteri imposti dalla Riforma del Lavoro (L. 92/2012) e dalle successive indicazioni ministeriali (circolari n. 29/2012 e n.7/2013 e n. 14/2013).
=>Lavoro a progetto: il nuovo contratto dei collaboratori coordinati e continuativi
I contratti legittimi devono poter essere ricondotti a uno o più progetti specifici, determinati dal committente, gestiti dal collaboratore in maniera autonoma (orario di lavoro, ecc.) e finalizzati all’ottenimento di un risultato verificabile.
Il progetto
Il progetto non può riproporre la ragione sociale dell’azienda ma può riguardare un’attività del suo ciclo produttivo.
Prima bastava indicarlo nel contratto, ora serve la descrizione di contenuti, risultati prefissati e attività da svolgere in un arco temporale determinato.
=>I nuovi requisiti del progetto
Scatta la trasformazione in contratto a subordinato a tempo indeterminato se viene accertata la mancanza di un progetto idoneo, del suo collegamento al risultato finale, dell’autonomia organizzativa del lavoratore rispetto ai colleghi subordinati o dello svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.
Spetterà al datore di lavoro dimostrare l’infondatezza della presunzione di subordinazione (ex art. 69, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003).
Le mansioni
I compiti svolti non devono rientrare tra quelli individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e non possono essere meramente esecutivi (messa in atto di compiti impartiti, senza autonomia nello svolgimento delle operazioni) o ripetitivi (elementari e privi di necessarie indicazioni esecutive).
=>Leggi le attività non ammesse ai contratti a progetto
I compensi
Il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi salariali stabiliti nei CCNL per ciascun settore di attività, riferiti alle mansioni equiparabili a quelle svolte dai lavoratori subordinati.
=>La nuova circolare sui compensi minimi
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non deve essere inferiore alle retribuzioni minime (minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria) indicate dai contratti collettivi applicati alle figure professionali con competenza ed esperienza analoghe a quelle del lavoratore a progetto.